Campi elettromagnetici: come chiedere la deroga ai VLE

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Campi elettromagnetici: come chiedere la deroga ai VLE

È stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto interministeriale del 30 settembre 2022 che definisce i criteri e le modalità di autorizzazione alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) dei lavoratori ai campi elettromagnetici.

Il decreto, adottato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della Salute, attua le disposizioni del T.U. della sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrando al datore di lavoro la procedura da seguire per chiedere l’autorizzazione alla deroga ai VLE e l'iter amministrativo di rilascio della stessa.

Esposizione ai campi elettromagnetici: cosa prevede il TU

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 208, individua i valori limite di esposizione (VLE) dei lavoratori ai campi elettromagnetici che il datore di lavoro è tenuto a non superare (VLE relativi agli effetti sanitari e VLE relativi agli effetti sensoriali, non termici e termici).

Il rispetto dei VLE va dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione (articolo 209). Se l'esposizione dei lavoratori dovesse superare uno qualsiasi dei valori, il datore di lavoro deve adottare misure immediate (articolo 210, comma 7).

L'art. 212 del citato decreto legislativo affida al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, il compito di autorizzare deroghe al rispetto dei VLE a richiesta il datore di lavoro, in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo consentito.

NOVITÀ: Il decreto, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, è stato emanato solo lo scorso 4 ottobre.

L'art. 212 elenca inoltre una serie di condizioni (lettere da a) a f)) a cui è subordinata l'autorizzazione delle deroghe.

Il datore di lavoro deve informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

Deroga al rispetto dei VLE: come compilare la domanda

Il datore di lavoro, per derogare ai valori limite di esposizione (VLE), è tenuto a presentare un'istanza di autorizzazione secondo il modello ufficiale pubblicato in allegato (allegato I) al decreto 30 settembre 2022.

La domanda di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti dati:

⦁ generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente (ovvero la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale per le società);

⦁ descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;

⦁ ubicazione dei locali e delle aree destinati all’attività lavorativa/processo produttivo;

⦁ risultanze della valutazione del rischio dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi, con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;

⦁ misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell’arte;

⦁ circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori esposti;

⦁ caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative, numero dei lavoratori coinvolti;

⦁ dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;

⦁ nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante;

⦁ modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;

⦁ dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogeni di lavoratori sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi;

⦁ dimostrazione da parte del datore di lavoro di adottato adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.

ATTENZIONE: La documentazione tecnica deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.

Deroga al rispetto dei VLE: invio della domanda

Una volta compilata, la domanda, a cui va allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo PEC: dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.

NOTA BENE: Allo stesso indirizzo PEC vanno comunicati dal datore di lavoro:

  • il piano delle misure da attuare (e relative valutazioni di sicurezza e protezione) in osservanza alle eventuali specifiche prescrizioni sulle modalità di esercizio dell’attività lavorativa/processo produttivo presenti nel provvedimento di rilascio della deroga;
  • in via preventiva, l'eventuale variazione dei dati comunicati;
  • la volontà di non avvalersi più della deroga.

Deroga al rispetto dei VLE: iter post domanda

L'invio della domanda di deroga innesca un procedimento dai tempi contingentati che prevede i seguenti step:

  1. entro 30 giorni dalla ricezione della istanza, è convocato dal Ministero del lavoro un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione allegata all’istanza di autorizzazione alla deroga;
  2. entro 60 giorni dalla convocazione, il tavolo tecnico istituzionale esprime il parere indicando durata e condizioni della deroga;
  3. viene adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Deroga al rispetto dei VLE: sorveglianza e revoca

Il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE è soggetto a revoca nei seguenti casi.

La deroga può essere revocata qualora il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE. In tal caso, lo stesso medico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che sospende immediatamente l’applicazione della deroga.

Il datore di lavoro deve informare il Ministero del lavoro e il Ministero della salute. Il Ministero del lavoro convoca il tavolo tecnico istituzionale e, sulla base del parere da questo espresso, con il Ministero della salute provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione.

La revoca dell’autorizzazione può essere disposta anche qualora gli organi di vigilanza, incaricati dal Ministero del lavoro e dal Ministero della salute di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga, rilevino il venir meno delle stesse.

Deroga al rispetto dei VLE: durata

La deroga ha, di regola, validità per un massimo di 4 anni, rinnovabili e salvo limitazioni indicate nell’atto di rilascio.

Per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione occorre seguire le stesse modalità previste per l’autorizzazione alla deroga.

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