Cabotaggio stradale ed elementi aggiuntivi da inserire nella comunicazione preventiva

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Cabotaggio stradale ed elementi aggiuntivi da inserire nella comunicazione preventiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 6696 dell’1 agosto 2018, è intervenuto in merito ai conducenti in regime di distacco transnazionale e cabotaggio stradale.

Innanzitutto, si evidenzia che il cabotaggio stradale consiste in una prestazione di servizi di trasporto per conto terzi effettuata all’interno di uno Stato membro, quindi con carico e scarico svolto nel medesimo Stato da una impresa non stabilita in tale Stato.

Il cabotaggio stradale - che può essere di merci o di passeggeri - si distingue dal trasporto internazionale in cui il luogo o i luoghi di carico e di scarico si trovano in Stati diversi.

Posto quanto sopra, l’INL, con riferimento alla circolare prot. n. 5797 del 25 luglio 2018 del Ministero dell’Interno, ha sottolineato come quest’ultima abbia fornito chiarimenti che riguardano l'applicazione dell'art. 10, commi 1 bis e ter, D.Lgs. n. 136/2016, inerente le informazioni aggiuntive da inserire nella comunicazione preventiva e l'obbligo di tenere a bordo del veicolo copia della stessa.

Nel caso di specie, è stato sottolineato che le informazioni aggiuntive in lingua italiana da inserire nella comunicazione preventiva – relative a paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute - devono intendersi riferite esclusivamente alle ipotesi di cabotaggio, non genericamente a tutto il settore del trasporto su strada.

Tuttavia l’INL, con nota prot. n. 6262 del 17 luglio 2018, aveva già segnalato che la piattaforma informatica per effettuare la comunicazione preventiva di distacco non era aggiornata con le novità introdotte; pertanto, non consentiva l'inserimento delle indicazioni relative alla paga oraria, alle spese di viaggio, vitto e alloggio del lavoratore distaccato.

Inoltre, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l'obbligo di tenere a bordo del veicolo la comunicazione preventiva di distacco riguarda sia imprese italiane che utilizzano lavoratori distaccati sia imprese straniere che operano in regime di cabotaggio.

Alla luce di quanto sopra è stato, quindi, specificato che, nelle more dell'adeguamento della piattaforma delle comunicazioni preventive di distacco, non dovranno essere inoltrate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro le segnalazioni relative all'omissione degli elementi aggiuntivi sopracitati.

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