C’è tempo fino al 31 marzo 2011 per chiedere il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro

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Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, datato 11 novembre 2010, è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di rimborso di cui era già stato fissato il termine nel precedente provvedimento agenziale del 1° aprile 2010.

Dunque, il termine per la richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro nel periodo d’imposta 2009 e la richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta 2009 da soggetti passivi ivi non stabiliti, è stato rinviato al 31 marzo 2011

A seguito della pubblicazione della Direttiva 2010/66/UE del Consiglio del 14 ottobre 2010, nella Gazzetta dell’Unione Europea del 20 ottobre 2010, gli effetti del provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2010.
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