Buy Now Pay Later, confermata l’esenzione IVA per le prestazioni complesse
Pubblicato il 11 giugno 2025
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Con la risposta a interpello n. 152 del 10 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in materia di prestazioni complesse rese da istituti di pagamento nell’ambito del settore “Buy Now Pay Later” (BNPL). L’intervento riguarda l’inquadramento IVA di operazioni che comprendono, oltre al servizio di acquiring, anche l’erogazione di servizi tecnologici e di marketing, strettamente connessi all’attività propria degli istituti di pagamento.
La risposta si inserisce nel solco delle precedenti interpretazioni sulla corretta individuazione del trattamento fiscale da applicare alle prestazioni unitarie che si compongono di elementi eterogenei ma funzionalmente integrati.
Modello BNPL, prestazione complessa resa da un istituto di pagamento
Il caso oggetto dell’interpello riguarda una società operante nel settore del “Buy Now Pay Later” (BNPL), qualificata come istituto di pagamento, che offre ai consumatori la possibilità di acquistare beni e/o servizi con pagamento dilazionato in una o più rate mensili. A tale scopo, la società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che consente, da un lato, ai clienti finali di effettuare acquisti a credito e, dall’altro, ai commercianti di ricevere immediatamente l’accredito dell’intero corrispettivo pattuito, indipendentemente dal successivo adempimento del cliente.
Per usufruire di tale servizio, i venditori sottoscrivono con la società un Contratto di attivazione, che regola l’erogazione di una serie di servizi complessi, remunerati mediante un corrispettivo unico pari al 3% degli incassi effettivamente realizzati. I servizi resi si articolano in diverse componenti funzionali, riconducibili alle seguenti macrocategorie:
- la messa a disposizione della piattaforma tecnologica, del POS virtuale e la creazione di un portale riservato per ciascun commerciante;
- l’integrazione tecnologica, che può avvenire tramite collegamento “custom” (mediante API dirette integrate nel sito del venditore) o tramite “plugin” su piattaforme e-commerce preesistenti;
- il servizio di acquiring, ossia la gestione dei pagamenti elettronici e la relativa assunzione del rischio di insolvenza del cliente finale, con conseguente manleva per il merchant;
- l’offerta di servizi di marketing finalizzati a promuovere i prodotti e aumentare la visibilità e le vendite presso i canali fisici e digitali del commerciante.
Tutti questi servizi vengono forniti congiuntamente e attivati solo nel caso in cui si perfezioni una transazione commerciale, circostanza che ha portato la società a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per chiarire il corretto trattamento IVA applicabile alla prestazione unitaria, esprimendo dubbi in merito alla qualificazione prevalente del servizio di acquiring rispetto agli altri elementi accessori.
Istante: prestazione complessa imponibile con acquiring accessorio
L’istante, richiamando la normativa IVA, la prassi amministrativa e la giurisprudenza di riferimento, nonché facendo leva sulla documentazione contrattuale allegata, ritiene che il corrispettivo unico pattuito con i merchant debba essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria. A suo avviso, infatti, la prestazione resa costituisce un servizio complesso unitario, i cui elementi — pur distinti — sono strettamente interconnessi e non scindibili in autonome operazioni ai fini IVA.
In particolare, l’istituto sostiene che, anche laddove si volesse individuare un servizio prevalente, questo non sarebbe il servizio di acquiring, che a suo dire ha carattere puramente accessorio rispetto agli altri elementi (tecnologici e di marketing), e costituisce solo un mezzo tecnico per consentire l’efficace esecuzione delle prestazioni principali. Di conseguenza, secondo l’istante, l’intera prestazione dovrebbe ritenersi imponibile IVA al 22%, e non riconducibile al regime di esenzione previsto per i servizi finanziari.
Entrate: prevalenza del servizio di pagamento e regime di esenzione IVA
Nella risposta n. 152/2025, l’Agenzia delle Entrate ha espresso una posizione diametralmente opposta rispetto a quella sostenuta dall’istante, ritenendo che l’intera prestazione complessa resa dall’istituto di pagamento debba essere assoggettata al regime di esenzione IVA, in quanto il servizio principale fornito è rappresentato dall’attività di acquiring e gestione dei pagamenti elettronici, tipica e qualificante di un istituto autorizzato ai sensi della normativa bancaria e finanziaria.
Secondo l’Agenzia, il fulcro della prestazione risiede proprio nella possibilità offerta ai merchant di ricevere immediatamente l’accredito del corrispettivo relativo agli acquisti effettuati dai clienti finali attraverso modalità dilazionate, unitamente alla gestione dei flussi finanziari e all’assunzione del rischio di insolvenza. Tutte le altre attività – come l’integrazione tecnologica della piattaforma, il supporto tramite POS virtuale, l’assistenza API e i servizi di marketing – sono valutate come funzionali e accessorie al servizio principale, poiché non hanno valore autonomo e non vengono remunerate separatamente. La stessa modalità di determinazione del corrispettivo – unitario e dovuto solo in caso di avvenuta transazione – dimostra, secondo l’Agenzia, che la componente centrale è costituita dall’acquiring.
A supporto della propria tesi, l’Agenzia richiama l’articolo 10, primo comma, n. 1 del DPR n. 633/1972, che prevede l’esenzione dall’IVA per le operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, trasferimenti di denaro, crediti e simili, purché svolte nell’ambito di un’attività specificamente riservata a soggetti autorizzati.
Viene, inoltre, evidenziata la disciplina contenuta negli articoli 114-sexies e 114-octies del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993). In particolare:
- L’art. 114-sexies stabilisce che la prestazione di servizi di pagamento – quale è appunto l’attività di acquiring – è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.
- L’art. 114-octies, comma 1, consente a tali soggetti di esercitare anche attività accessorie, come l’erogazione di servizi tecnologici o di marketing, purché strettamente connessi alla prestazione principale e nel rispetto della normativa di vigilanza.
Tale quadro normativo, secondo l’Agenzia, conferma che i servizi accessori, pur ammissibili, non possono prevalere né assumere autonoma rilevanza fiscale rispetto al servizio principale di pagamento. Di conseguenza, la prestazione complessa va trattata come un’unica operazione esente da IVA, senza possibilità di scomporla in singoli servizi soggetti a regimi distinti.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, infine, che l’istituto istante non agisce come semplice fornitore di tecnologia o di strumenti promozionali, ma in qualità di soggetto abilitato ad apportare modifiche giuridico-economiche nella sfera patrimoniale dei merchant e dei clienti finali, assumendo responsabilità tipiche degli operatori finanziari. La natura stessa dell’attività e la struttura contrattuale adottata confermano, dunque, la centralità del servizio di pagamento nel contesto dell’offerta BNPL, giustificando l’applicazione del regime di esenzione previsto dalla normativa IVA.
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