Busta paga nel 2022: come cambia secondo i CdL
Pubblicato il 14 gennaio 2022
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Gli ampi interventi riformatori del sistema di tassazione italiano e la revisione delle misure di sostegno per la famiglia riserveranno numerose sorprese per le buste paga dei lavoratori subordinati. La sintesi dell’impatto che avranno l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e nel decreto legislativo che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. n. 230/2021) è contenuta nella circolare n. 2 del 13 gennaio 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Si tratta di un documento con numerosi esempi pratici che chiarisce come il combinato disposto della Manovra Finanziaria 2022 e della revisione delle misure di sostegno per le famiglie cambieranno gli importi a disposizione di lavoratori e, più in generale, contribuenti.
Le novità sono state riassunte anche nel comunicato stampa del 13 gennaio 2022 della Fondazione Studi CdL.
Irpef, revisione delle aliquote
Con i nuovi scaglioni di reddito Irpef, viene ridotta di due punti l’aliquota relativa al secondo scaglione (dal 27 al 25%) e di tre punti quella del terzo scaglione (dal 38% al 35%), il cui limite superiore, però, scende da 55.000 a 50.000 euro.
L’ultimo scaglione, al quale è applicata l’aliquota massima, parte da 50.000 euro, comportando un incremento dell’aliquota applicabile sui redditi da 50.000 a 55.000 di cinque punti e su quelli tra 55.000 e 75.000 euro di due punti.
Bonus Irpef, revisione dei limiti
Il bonus Irpef viene mantenuto per i redditi fino a 15.000 euro. Per i redditi superiori a questa soglia e fino a 28.000 euro, il bonus viene sostituito, o meglio integrato, nelle nuove e più corpose detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro dipendente, il cui importo massimo è pari a 3.100 euro, con un incremento di 65 euro per i contribuenti con redditi compresi tra i 25.000 e i 35.000 euro. Tali detrazioni diminuiscono fino ad essere azzerate al raggiungere la soglia dei 50.000 euro di reddito.
Viene altresì abolita integralmente la detrazione aggiuntiva prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28.000 euro e fino al limite massimo di 40.000 euro annui.
Il bonus Irpef viene sostituito, o meglio integrato, nelle nuove e più corpose detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro:
- per i familiari a carico;
- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Esonero contributivo lavoratori, aliquota più leggera
A partire dal 2022 è previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’ambito di applicazione è quello dei rapporti di lavoro dipendente con esclusione del lavoro domestico, mentre il periodo è espressamente circoscritto all’anno 2022.
L’esonero si applica a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Assegno unico universale, come funziona?
Dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età.
Esso è riconosciuto:
- per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:
- per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
- per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
- per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
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