Buoni pasto: indicazioni della Cassazione sulla fruizione del diritto
Pubblicato il 21 agosto 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cassazione n. 31137/2019).
Proprio per tale natura, il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (Cassazione n. 22985/2020).
Diritto alla mensa (o ai buoni pasto) strettamente collegato al diritto alla pausa
I principi sono stati richiamati dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nel testo dell'ordinanza n. 21440 del 31 luglio 2024.
La Suprema corte, nella specie, si è pronunciata riguardo a una controversia tra una dipendente di un'azienda ospedaliera e il suo datore di lavoro, in merito al diritto di ricevere buoni pasto per turni di lavoro che eccedono le sei ore.
La dipendente aveva svolto turni lavorativi suddivisi in tre fasce orarie: 7:00-13:00, 13:00-20:00 e 20:00-7:00, e reclamava il diritto ai buoni pasto per i turni eccedenti le sei ore.
Decisione della Corte d'Appello
La Corte d'Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, riconoscendo alla dipendente il diritto ai buoni pasto per i turni superiori a sei ore, ma non per il turno antimeridiano (7:00-13:00) che non eccedeva tale durata.
La Corte territoriale aveva interpretato l'articolo 29 del CCNL Comparto Sanità 2001 e l'articolo 8 del D.Lgs. n. 66/2003, sostenendo che il diritto alla mensa (o ai buoni pasto) è legato al diritto alla pausa prevista per i turni di lavoro eccedenti le sei ore.
Ricorso in Cassazione
L'azienda ospedaliera aveva presentato ricorso davanti alla Corte di legittimità, sostenendo che la dipendente avrebbe potuto consumare il pasto prima dell'inizio dei turni pomeridiani e notturni, e che il diritto alla mensa non è automaticamente collegato al diritto alla pausa.
La decisione della Corte di cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda ospedaliera, confermando la sentenza della Corte d'Appello.
Nesso tra pausa e mensa
Nella decisione, gli Ermellini hanno sottolineato come, rispetto al CCNL di riferimento, la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - fosse prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato; diversamente - precisa la Corte - non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Il diritto alla mensa o ai buoni pasto, quindi, è strettamente legato alla fruizione di una pausa durante un turno di lavoro eccedente le sei ore. La consumazione del pasto deve avvenire durante tale pausa.
La Cassazione, in altri termini, ha ritenuto corretta l'interpretazione del CCNL Comparto Sanità 2001, secondo cui il diritto alla mensa è previsto per i lavoratori che svolgono un orario di lavoro giornaliero che eccede le sei ore, in coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
E' stata riconosciuta, in tale contesto, l'autonomia gestionale dell'azienda nell'organizzazione dei servizi di mensa.
Tuttavia, è stato altresì confermato che tale organizzazione deve rispettare il diritto alla pausa e al buono pasto come stabilito dai contratti collettivi.
La Corte di cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la decisione di merito.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Una dipendente di un'azienda ospedaliera ha reclamato il diritto ai buoni pasto per turni di lavoro eccedenti le sei ore. La Corte d'Appello di Messina ha confermato il suo diritto, ma solo per i turni che superano le sei ore. L'azienda ospedaliera ha presentato ricorso in Cassazione. |
Questione Dibattuta | Se la dipendente avesse diritto ai buoni pasto per i turni di lavoro eccedenti le sei ore, in relazione all'articolo 29 del CCNL Comparto Sanità 2001 e all'articolo 8 del D.Lgs. 66/2003, e se tale diritto fosse legato alla pausa durante il turno. |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda ospedaliera, confermando il diritto della dipendente ai buoni pasto per i turni superiori a sei ore. La Corte ha stabilito che il diritto alla mensa è strettamente collegato al diritto alla pausa durante i turni eccedenti le sei ore, come previsto dal CCNL Comparto Sanità e dalla normativa vigente. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: