Buoni corrispettivo. Voucher monouso e multiuso in Gazzetta
Pubblicato il 08 gennaio 2019
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Il decreto legislativo 141/2018 - pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” n. 300 del 28 dicembre 2018 - recepisce la direttiva 2016/1065/Ue (direttiva sui voucher).
Dal 1° gennaio 2019 il decreto stabilisce la nuova definizione di buoni-corrispettivo: strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Si ricorda che il buono può essere emesso in forma fisica o in forma elettronica.
I voucher sono distinti in:
- monouso, per i quali, all'atto di emissione, la disciplina Iva da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto è nota;
- e multiuso, per i quali, all'atto dell'emissione la disciplina Iva da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto non è nota.
Monouso: l'Iva è dovuta fin da subito. Multiuso, Iva all'acquisto
Ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso, ivi compresa l’emissione, precedente alla effettuazione dell’operazione, va considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, poiché sono noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi).
Ne consegue l'assoggettamento ad imposta all’emissione del buono. Lo stesso è tassato in ogni suo trasferimento successivo fino ad arrivare all'utilizzatore finale, operazione rilevante se effettuata da un soggetto diverso dall'emittente del voucher (si considera resa nei confronti dell'emittente stesso).
Al contrario, i multiuso saranno assoggettati al momento dell’acquisto.
In caso di operatore che emette o trasferisce il voucher monouso in nome e per conto di un altro soggetto titolare del voucher, gli effetti dell'operazione si riproducono e ricadono direttamente in capo al titolare: l'emissione materiale del voucher sarà irrilevante sotto il profilo Iva per l’operatore, mentre l'Iva sul voucher monouso sarà dovuta esclusivamente dal mandante.
Gli esclusi dalla disciplina
Restano fuori dalle nuove regole:
- le ricariche telefoniche (l'Iva è dovuta dal gestore telefonico sul prezzo definitivo di vendita al pubblico);
- i buoni sconto;
- i buoni rimborso;
- i titoli di trasporto;
- i biglietti di ingresso a cinema e musei;
- i francobolli e similari;
- i buoni pasto (ticket restaurant), per i quali continua a trovare applicazione il Dm 7 giugno 2017, n. 122 che ai fini Iva li qualifica quali prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali.
Per i buoni benzina e le schede carburante il nuovo regime anticipa il momento di imposizione ai fini Iva all'emissione dei voucher.
- eDotto.com - Edicola del 29 novembre 2018 - Voucher monouso sconta l'IVA all'emissione, multiuso no. Vige da gennaio 2019 il Dlgs di recepimento della direttiva IVA - A. Lupoi
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