Buoni carburante: nuove indicazioni sul conguaglio in Uniemens
Pubblicato il 15 novembre 2023
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Pubblicati i chiarimenti in merito alle modalità di esposizione dei dati nella sezione “ListaposPA” del flusso Uniemens per la quota relativa ai buoni carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23.
Nella denuncia del mese di competenza dicembre 2023, il datore di lavoro può recuperare la contribuzione versata laddove il valore del buono carburante erogato sia inferiore alle soglie previste, in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
Le precisazioni sono contenute nel messaggio 14 novembre 2023, n. 4027. Vediamo di seguito di cosa si tratta.
Precisazioni
Con il messaggio INPS n. 3884/2023 sono state illustrate le indicazioni in merito al regime contributivo dei fringe benefit introdotto, per l’anno d’imposta 2023, dall’articolo 40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (cd. decreto lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
L’Inps, con il presente messaggio, fornisce ulteriori precisazioni in riferimento alle modalità applicative relative all’assoggettamento a imposizione contributiva del c.d. bonus carburante.
Nello specifico, si chiarisce che:
- la quota relativa ai buoni carburante (o l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dal menzionato articolo 40, commi 1 e 2, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale;
- la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri fringe benefit è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
NOTA BENE: I datori di lavoro dovranno versare le predette somme ricorrendo ai flussi di regolarizzazione “DMVig” laddove le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione.
Diversamente, nei casi in cui le somme dei buoni benzina debbano essere recuperate poiché già assoggettate a contribuzione e confluite nella capienza del fringe benefit, il datore può effettuare il recupero con le modalità indicate nel precedente messaggio INPS n. 3884/2023.
Istruzioni operative sezione “LIstaPosPA”
Il datore di lavoro come può recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione? Di seguito le modalità di esposizione per il recupero della contribuzione - nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste - in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
I datori di lavoro possono recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l’imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa.
La medesima modalità è prevista anche nei casi in cui il datore debba assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit esclusa in precedenza e che, a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore, risulti superiore a:
- 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
- 258,23 euro per i restanti lavoratori dipendenti.
Eccedenza massimale
Per i lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, laddove a seguito delle operazioni sopradette, l’importo da esporre nell’elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di regolarizzazione sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, al fine di effettuare le opportune correzioni.
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