Brevetti da impresa fallita con bonus R&S
Pubblicato il 15 febbraio 2017
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Con la risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate - rispondendo ad un'istanza di interpello avanzata da un'impresa che a partire dal 2015 ha realizzato un progetto di ricerca e sviluppo (tuttora in corso di svolgimento) per il quale intende fruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 3 del Dl 145/2013 - fornisce alcuni chiarimenti sull'ammissibilità dei costi sostenuti dalla stessa impresa per l'acquisto di un lotto che comprende brevetti, marchi e disegni derivanti dal fallimento di un'altra società, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in R&S.
Acquisti da imprese in fallimento
Il dubbio espresso dall’impresa istante riguardava proprio la condizione del soggetto cedente, che risultava sottoposto ad una procedura concorsuale. Inoltre, la rilevazione dal fallimento non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente. Ancora, l'impresa acquirente era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le privative industriali sostenute dall’impresa fallita.
Brevetti agevolabili, marchi e disegni no
Nella risoluzione n. 19/E/2017, l'Agenzia - dopo aver acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico che ha ricordato che l’ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone sia la stretta inerenza all’attività di ricerca, sia il necessario sostenimento durante lo svolgimento della ricerca stessa - ribadisce che riguardo ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono agevolabili le sole competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica.
Pertanto, sono agevolabili i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, ma non altrettanto i marchi e i disegni. Relativamente alla natura del cedente, lo stesso Ministero ha evidenziato come la norma abbia riguardo esclusivamente all’obbligo di acquisizione da un terzo, non facendo differenza se quest'ultimo è un soggetto fallito.
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