Bonus vacanze al via, richieste dal 1° luglio

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Bonus vacanze al via, richieste dal 1° luglio

Bonus vacanze vicino al “debutto”. Dal prossimo 1° luglio (e fino al 31.12.2020) sarà possibile richiedere ed utilizzare il contributo previsto dall’articolo 176 del decreto cd. “Rilancio” da spendere per i soggiorni in alberghi, camping, villaggi turistici, agriturismi e B&B in possesso dei titoli prescritti (dalle norme nazionali o regionali) per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.  Il beneficio è destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona) ed è fruibile per l’80% sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto e, per il restante 20% in forma di detrazione di imposta. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi turistici sotto forma di “credito d’imposta” utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito. Tutta la procedura è digitale, basta fare il download dell’app IO e seguire alcuni passaggi operativi. 

Nel comunicato stampa del 18 giugno 2020 di Federalberghi i “numeri” dell’iniziativa. Da una indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana, infatti, pare che l’80% degli italiani conosce o almeno ha sentito parlare del «bonus vacanze». La percentuale sale al 91,6% se si considerano coloro che intendono fare una vacanza quest’estate. Il 52,2% degli italiani che andranno in vacanza nel 2020 ha intenzione di richiedere il bonus vacanze e di questi, il 57% intende utilizzare il bonus entro settembre, mentre il 16,7% guarda ai mesi successivi. Un buon inizio per uno strumento che ha ancora bisogno di “aggiustamenti” normativi (come richiesto da più parti). Tuttavia, al fine di promuovere l’utilizzo del bonus Federalberghi sta attivando due importanti iniziative: a) sul portale www.italyhotels.it sarà disponibile a breve l’elenco delle strutture turistico ricettive italiane disponibili ad accettare i bonus; b) sono allo studio accordi con il sistema bancario, per agevolare la conoscenza del nuovo istituto e delle procedure che gli albergatori dovranno seguire per ottenere il rimborso dei buoni da parte del sistema bancario. 

La misura del beneficio   

Il cd. “Bonus vacanze” - come anticipato - è un contributo destinato alle famiglie che effettuano un soggiorno presso una struttura ricettiva italiana (alberghi, camping, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast); è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e spetta nella misura massima di:  

• 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone; 

• 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;  

• 150 euro per quelli composti da una sola persona.   

Il bonus potrà essere richiesto ed erogato esclusivamente in forma digitale ed è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.  

Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto. Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.   

Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare “preventivamente” che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa ed “accetti” il bonus nonché abbia dichiarato con atto notorio sostitutivo il possesso dei requisiti che lo qualificano quale attività turistico ricettiva

Ad oggi, le imprese interessate dal beneficio sono quelle indicate nell’ambito dell’articolo 176 del D.L. 34/2020: trattasi, in generale, delle imprese turistico-ricettive a cui né la norma né il recente provvedimento attuativo hanno dato dei precisi confini soggettivi. Sono all’esame degli emendamenti (da valutare in sede di conversone del decreto “Rilancio”) diretti ad allargare la platea dei beneficiari del tax credit. 

Accesso al bonus vacanze in 3 mosse 

Il primo passo da compiere per accedere al beneficio è la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si tratta, in sintesi, di un documento - necessario ai fini del calcolo dell’indicatore ISEE - che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. Detta dichiarazione può essere compilata direttamente on line utilizzando il servizio dell'INPS oppure rivolgendosi ad un CAF. Dal 2020 è possibile presentare la dichiarazione ISEE anche nella modalità precompilata. 

Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il bonus è opportuno presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per “aggiornare” l’ISEE e l’elenco dei componenti del nucleo. Allo stesso modo, ove risulti significativamente variata la situazione economica dei componenti del nucleo familiare rispetto alla quella risultante nella precedente DSU, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente. Resta fermo che è possibile fruire dell’agevolazione laddove il valore ISEE in corso di validità - ordinario o corrente - non sia superiore a 40.000 euro. 

Il secondo step per accedere al bonus vacanze è munirsi di una identità digitale SPID se non si è già in possesso di una Carta di identità elettronica (CIE 3.0).  

SPID 

 

 

permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale. Tutti i maggiorenni possono ottenere SPID, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale abilitati. Alcune di queste identity provider (come Poste, Infocert, ecc.) consentono di ottenere le credenziali SPID gratuitamente. 

Carta di identità elettronica (CIE) 

è il nuovo documento identificativo a cui è associato un Pin di 8 cifre, che permette di accedere ai servizi digitali della PA. Le prime 4 cifre del Pin vengono fornite dall’ufficio dell’anagrafe comunale al momento della richiesta di emissione della Carta d’identità elettronica, mentre le ultime 4 cifre vengono recapitate al cittadino con la raccomandata contenente la CIE. Nel caso venga smarrito il Pin associato alla CIE, è possibile chiederne la ristampa all’ufficio dell’anagrafe comunale. 

 

Ultimo step è l’aver installato ed effettuato l’accesso all’app dei servizi pubblici denominata “IO”.  

In seguito alla prima registrazione, l’utente può accedere a IO direttamente digitando il PIN da lui scelto o tramite riconoscimento biometrico. All’interno dell’App, nella sezione “pagamenti”, sarà possibile richiedere – a partire dal 1° luglio 2020 - il bonus vacanze. Nel caso la procedura abbia esito “positivo”, si ottiene il codice univoco ed il QR-code associato da comunicare - unitamente al proprio codice fiscale - alla struttura ricettiva scelta per le vacanze al momento del pagamento del soggiorno. L’app IO, infatti, verifica in prima battuta che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio e comunica a tal fine (mediante un apposito messaggio) l’esito del riscontro.

Dalla “verifica” possono emergere le seguenti casistiche:  

Caso 1 

richiesta 

valida 

l’app IO invia all’utente una conferma della validità della richiesta, comunicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante e l’elenco dei componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il bonus. Il richiedente può “confermare” l’attivazione del bonus e, da questo momento, non sarà più possibile annullare la richiesta.  

Se il richiedente riscontra degli “errori” nell’elenco dei componenti del nucleo familiare, non deve procedere alla conferma del bonus, anche perché potrebbe essere necessario presentare una nuova DSU ordinaria al fine di aggiornare l’elenco dei componenti ed il relativo indicatore ISEE. In questo caso, sarà sufficiente seguire le indicazioni fornite nell’app e annullare la richiesta. In caso di annullamento, l’utente potrà richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento.  

Caso 2 

richiesta valida ma bonus già attivato 

se risulta già attivato il bonus per lo stesso nucleo familiare di cui il richiedente fa parte non si potrà procedere con la richiesta. In questo caso, il richiedente - e ogni altro componente dello stesso nucleo familiare che abbia un account attivo su IO - può visualizzare i dati relativi al bonus già attivo per il nucleo familiare nella sezione “Pagamenti” dell’app, dove rimarrà disponibile fino all’utilizzo da parte di uno dei componenti.  

Caso 3 

richiesta valida ma DSU con omissioni o difformità 

l’app informa il richiedente in merito all’esito positivo della verifica sui requisiti ma avverte che la DSU presenta “omissioni o difformità” e che, una volta speso il bonus, l’utilizzatore sarà chiamato a fornire idonea documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. Il richiedente può decidere di proseguire con la richiesta o annullarla. In caso di annullamento, l’utente potrà richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento.  

Caso 4 

soglia ISEE superata 

attraverso un messaggio sull’app si avvisa che l’ISEE del nucleo familiare del richiedente supera la soglia di 40.000 euro e che, pertanto, non è possibile procedere con la richiesta. 

Caso 5 

DSU assente 

per il richiedente non risulta presentata una DSU in corso di validità; un messaggio sull’app IO avvisa l’utente della necessità di presentare la DSU per il calcolo dell’ISEE e, solo successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.   

 

Laddove il richiedente risulti “idoneo” a ricevere il bonus (casi 1 e 3), occorre attendere che l’app IO comunichi l’attivazione del bonus al nucleo familiare. Con la conferma dell’attivazione, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l’app possono visualizzarlo immediatamente nella sezione “Pagamenti”.  Nell’ambito della stessa sezione sono, poi, riportate le seguenti informazioni:  

• il codice univoco ed il QR-code associato per la fruizione dell’agevolazione;  

• l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dell’importo dello sconto e dell’importo della detrazione fruibile in dichiarazione;  

• l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata: uno qualunque tra questi potrà utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico;  

• il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione al 31 dicembre 2020). 

 

Dopo la “conferma” dell’attivazione del bonus, non è più possibile annullare l’operazione né inoltrare una nuova richiesta, sia da parte del richiedente cha da parte di un altro componente del nucleo familiare. 

Operativamente, il bonus è utilizzabile solo da uno dei componenti il nucleo familiare (il beneficio spetta anche ai single), anche diverso dal richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Il familiare che lo utilizza è quello che potrà beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.  

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura turistica e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.   

Inoltre, il pagamento del dovuto deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici“diversi” da agenzie di viaggio e tour operator; di conseguenza, solo questi ultimi sono abilitati alla intermediazione nell’acquisizione del servizio. 

 

Condizioni di utilizzo del bonus vacanze 

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare; 

  • può essere speso in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una sola struttura ricettiva; 

  • il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura o documento commerciale o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire dello sconto; 

  • il pagamento del servizio deve essere effettuato senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.  

 

Modalità di utilizzo del “bonus vacanze”  

Con il pagamento del corrispettivo alla struttura turistica “scatta” la possibilità di utilizzare il bonus. Una volta ricevuta la conferma dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, potrà utilizzare il bonus vacanze mediante il “doppio binario” previsto dalla norma: l’80% è erogato sotto forma di sconto immediato sull’importo dovuto per il servizio ricettivo mentre il restante 20% verrà erogato sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (modello redditi 2021). Tale importo verrà utilizzato anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata. 

L’eventuale parte della detrazione che “non trova capienza” nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso. Non è stato previsto, ad oggi, nessun meccanismo compensativo che eviti la perdita del beneficio.  

Così, ad esempio, nel caso un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus ed usufruisce di una vacanza dal costo di 1.000 euro, al momento dell’emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà 400 euro di sconto immediato (80% di 500 euro) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza 600 euro.  

Nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa all’anno di imposta 2020, potranno essere riportati 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in detrazione dall’imposta dovuta.  Se il costo della vacanza, invece, è inferiore all’importo massimo del bonus riconosciuto (ad esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro). Anche la detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nell’esempio sarà pari a 90 euro (20% di 450 euro).  

Lo “sconto” è, in ogni caso, ancorato all’albergo, villaggio, campeggio, agriturismo o bed & breakfast, situato nel territorio nazionale, che “aderisce” all’iniziativa. Per fruirne – al momento del pagamento – occorre comunicare al fornitore del servizio il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o il QR code.  

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce dette informazioni e le inserisce, unitamente all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania - Servizi per - comunicare”).  

Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.  

I passi per l’utilizzo dello sconto 

  • Al momento del pagamento del servizio alla struttura turistica uno dei componenti del nucleo familiare (anche diverso dal soggetto richiedente il bonus) fornisce all’operatore il codice univoco o il QR-code ottenute mediante l’app IO.  

  • L’operatore turistico ne verifica la validità sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di esito positivo, conferma e applica lo sconto.

  • Se il corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva è inferiore all’ammontare massimo previsto da bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati a tale importo ed il residuo non sarà più utilizzabile. 

 

Terminata la procedura, il bonus risulterà “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e, conseguentemente, la sezione “Pagamenti” dell’app aggiornerà lo stato del beneficio. A partire da quel momento, l’agevolazione si considera “interamente utilizzata” e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche in relazione all’importo “residuo” rispetto alla misura massima. 

Procedura web anche per il fornitore del servizio turistico.  Questi, infatti, una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, inserisce nel portale:  

a) il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente;  

b) il codice fiscale del cliente indicato nella fattura/documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale;  

c)  l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare). 

La procedura “verifica” lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di “esito positivo”, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore “conferma” al sistema l’applicazione dello sconto e procede ad incassare dal cliente la “differenza” tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.  

Con la stessa procedura web il fornitore dichiara - ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 - di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed &breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. 

Un tax credit per la struttura turistico-ricettiva 

Per il fornitore, il recupero dello sconto avviene quale credito d’imposta. Questa la soluzione che dovrebbe avere una via preferenziale, anche perché utilizzabile da subito. Meno agevole, a parere di chi scrive, la via della cessione del credito. Nella prima eventualità, il fornitore - a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto - può recuperare lo stesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000 (pari a 700.000 euro, elevato a un milione di euro per effetto del decreto cd. “Rilancio”). Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo pari a 250.000 (articolo 1, co. 53 della L. n. 244/2007), in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.   

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.   

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.   

I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.   

Le strutture ricettive possono utilizzare “direttamente” sia la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito, accedendo attraverso le proprie credenziali all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

Tuttavia, qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi ed i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato. La norma pone in capo all'Agenzia delle entrate il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 

 

Quadro Normativo 

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