Bonus teatri e spettacoli. Istruzioni delle Entrate

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Bonus teatri e spettacoli. Istruzioni delle Entrate

In vista della scadenza – 15 novembre 2021 - per effettuare la comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso, con circolare n. 14 del 10 novembre 2021, le istruzioni per avvalersi del beneficio.

Bonus teatri: chi ne beneficia

La misura è stata introdotta dall’articolo 36-bis del Decreto Sostegni (n. 412021), per dare aiuto al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo particolarmente colpiti dalla pandemia da Covid-19; viene previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, senza alcuna altra specificazione o limitazione.

Sul punto la circolare 14/2021 specifica che hanno diritto al contributo:

  • le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo quali il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
  • gli enti commerciali e non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Bonus teatri: requisiti

Per avvalersi dell’agevolazione è necessario che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019. Anche per il presente credito d’imposta valgono i principi espressi nei numerosi provvedimenti pubblicati in materia di contributi a fondo perduto (circolari: n. 15/2020, n. 22/2020, n. 25/2020 e n. 5/2021).

Inoltre, in caso di contestuale esercizio di una o più attività indicate come agevolate e di altre attività, ai fini della verifica della riduzione del fatturato occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività agevolate.

Per coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, la riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

Bonus teatri: costi ammissibili

Sono agevolate le spese sostenute nell’anno 2020, per la realizzazione delle attività suddette e si precisa che vi rientrano i costi sostenuti anche con le attività che hanno avuto luogo utilizzando sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

La circolare n. 14/2021 elenca alcune macro categorie di spese ammesse al bonus, facendo presente che in allegato viene proposta una tabella specificativa dei costi ammissibili:

1) costi per il personale;

2) costi di ospitalità;

3) costi di produzione;

4) costi di gestione spazi;

5) costi di pubblicità e promozione;

6) formazione;

7) investimenti ammortizzabili;

8) costi generali;

9) estero;

10) circo e spettacolo viaggiante.

Misura dell’agevolazione bonus teatri

Il credito d’imposta è pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020; si intendono al netto dell’Iva (se dovuta).

Si chiarisce che non rileva la modalità (ordinaria, forfetaria, sostitutiva) di determinazione del reddito dell’impresa interessata; quindi, va considerato il costo rilevante ai fini fiscali determinato secondo i criteri ordinari previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), TUIR.

Inoltre, la circolare spiega che l’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, essendo una massa globale che si qualifica come costo generale.

Utilizzo del credito d’imposta

A seguito delle modifiche effettuate dal Dl fiscale (n. 146/2021) al Decreto Sostegni, è stata eliminata la possibilità di utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Pertanto, l’unico utilizzo dell’agevolazione in discorso è in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con il quale viene resa nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante. Escluso il rimborso.

Una successiva risoluzione renderà noti il codice tributo e le modalità di compilazione del modello F24.

Il credito di imposta può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000; inoltre, non si applica il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi, previsto per ciascun anno solare.

Viene aggiunto che il credito di imposta:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa;
  • è soggetto alla normativa sugli aiuti di Stato e pertanto si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», la cui operatività è attualmente prevista sino al 31 dicembre 2021.

Comunicazione alle Entrate

Si ricorda che con provvedimento prot. 262278 dell’11 ottobre 2021 è stato approvato il modello per la Comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta; è stato, altresì, aperto anche il canale telematico per la trasmissione della stessa, attivo fino al 15 novembre 2021.

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