Bonus sisma “rafforzato”
Pubblicato il 15 giugno 2017
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Disponibili le modalità attuative per la cessione del credito d’imposta
Tra gli interventi per i quali è prevista la detrazione Irpef sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio degli edifici (articolo 16-bis, Tuir) vi sono anche quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche.
La Legge di Bilancio per il 2017 ha rivisto il “sisma bonus”, prevedendone non solo la proroga, ma anche un potenziamento e una definizione maggiormente articolata.
Sempre da quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio, il credito, corrispondente alla detrazione che spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da edifici, è cedibile. Un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ne spiega le modalità specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di di cessione.
Bonus Sisma
L’art. 1, co. 2, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 rivede la detrazione Irpef per gli interventi sull’adozione di misure antisismiche e sulla messa in sicurezza statica degli edifici.
Fino al 31.12.2016 si applicava la detrazione generale prevista nella misura del 50% su un limite massimo di 96.000 euro da ripartire in 10 anni. La detrazione era fruibile anche per le spese sostenute per interventi di adozione di misure anti-sismiche su costruzioni che si trovavano in zone sismiche ad alta pericolosità (classificati in aree 1 e 2 su una scala di 4), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (la detrazione era del 65%, per le spese effettuate dal 4.8.2013 al 31.12.2016 con il limite di 96.000 euro da ripartire in 10 anni).
Le nuove previsioni normative dispongono che per le spese, sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nella zone sismiche ad alta pericolosità, ossia nelle zone 1, 2, e 3, con procedure autorizzatorie iniziate dall’1.1.2017, la detrazione è riconosciuta nella misura del 50%, su una spesa massima di 96.000, da ripartire in 5 anni.
Interventi antisismici
Fino al 31 dicembre 2016 |
Abitazione principale e attività produttive Zona 1 e 2 |
Detrazione Irpef 65% |
Ripartizione 10 rate Massimo 96.000 euro |
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 |
Abitazione principale e attività produttive Zona 1,2 e 3 |
Detrazione Irpef 50% |
Ripartizione 5 rate Massimo 96.000 euro |
La detrazione inoltre arriva al:
- 70% se gli interventi riducono la classe di pericolo di una posizione nella scala di rischio;
- 80% se gli interventi riducono la classe di pericolo di due posizioni nella scala di rischio.
Per i lavori effettuati nella parti comuni condominiali alle suddette detrazioni va aggiunto un ulteriore 5% (75% e 85%).
Il Bonus Sisma “rafforzato”
La Legge di Stabilità 2017 ha previsto misure rafforzate per il bonus “sisma”, in particolare è prevista:
- l’estensione alle zone sismiche 1, 2 e 3, di buona parte del territorio nazionale a rischio (in precedenza, solo 1 e 2);
- la stabilizzazione per 5 anni, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021;
- l’agevolazione riguarda gli immobili adibiti, le abitazioni e le attività produttive;
- la ripartizione in 5 anni (anziché 10);
- la cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa.
Il Decreto del MIT
L’operatività del bonus “sisma” e nello specifico degli incentivi fiscali maggiorati, viene demandata dalla Legge di Bilancio 2017 ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire:
- le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici;
- le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Il D.M. è stato emanato il 28.2.2017 con effetto dall’1.3.2017, e le linee guida ad esso allegate costituiscono lo strumento operativo per la regolamentazione degli incentivi fiscali maggiorati, fornendo gli strumenti tecnici indispensabili per la classificazione del rischio sismico degli edifici, ovvero la misura matematica/ingegneristica utilizzata per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico, misura che dipende da un’interazione di diversi fattori quali: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
Rischio sismico = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione
Pericolosità = probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso): zone sismiche
Vulnerabilità = valutazione delle conseguenze del sisma: capacità degli edifici
Esposizione = valutazione socio/economica delle conseguenze: contesti delle comunità
Le linee guida costituiscono uno strumento di regolamentazione degli incentivi fiscali, con uno specifico riferimento all’edilizia privata e produttiva, costituendo il primo strumento di attivazione di una concreta politica di prevenzione sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo.
Le linee guida affrontano, con un nuovo approccio, il tema della classificazione del rischio sismico delle costruzioni esistenti coniugando:
- il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (con i livelli di sicurezza previsti dalla vigenti norme tecniche per le costruzioni);
- la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in base a stime convenzionali basate anche sui dati della ricostruzione post sisma Abruzzo 2009).
Le linee guida permettono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
da classe A+ (meno rischio) |
classe A |
classe B |
classe C |
classe D |
classe E |
classe F |
classe G (più rischio) |
Con le linee guida vengono forniti indirizzi di massima sulla progettazione, e si associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.
La determinazione della classe di rischio sismico per accedere ai bonus fiscali è stabilita tramite due metodi:
- metodo convenzionale, applicabile a tutte le costruzioni, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali norme tecniche. Il metodo consente la valutazione della classe di rischio dell’edificio, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
- metodo semplificato, basato sulla classificazione macrosismica dell'edificio. Il metodo è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.
Nel metodo convenzionale la classe di rischio si individua mettendo in relazione due parametri:
- Parametro economico: Classe Pam (Perdita annua media attesa).
- (Costo di riparazione dei danni prodotti dagli eventi sismici che si manifesteranno nel corso della vita della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come percentuale del costo di ricostruzione).
- Parametro sicurezza: Classe IS-V (Indice di sicurezza) privilegiando nel confronto la classe più bassa quindi più rischio.
- (Rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo che determina il raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita e quella prevista, nel sito, per un nuovo edificio).
Il metodo semplificato si fonda su una classificazione macrosismica dell’edificio ed è indicato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura.
Negli aggregati edilizi, dove l’individuazione dell’unità strutturale è più complessa, è quindi consentito far riferimento al metodo semplificato. Può essere usato sia per una diagnosi preliminare indicativa, sia per attribuire la classe in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.
Attestazione del professionista
Il decreto ministeriale stabilisce inoltre:
- le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;
- l’istituzione, presso il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, di una Commissione permanente di monitoraggio, che valuta l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio.
L’attestazione va resa dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico che risultino iscritti ai relativi Albi professionali.
Eseguito l’intervento, il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (se nominato per legge) attestano la conformità dei lavori eseguiti a quanto in precedenza asseverato dal progettista.
Procedimento
Dal punto di vista operativo, il procedimento per accedere alla detrazione può essere riassunto come segue:
- il proprietario che intende accedere al beneficio incarica un professionista per la valutazione della classe di rischio e per la predisposizione del progetto di intervento;
- il professionista individua la classe di rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento;
- il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
- il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
- eseguito l’intervento, il direttore dei lavori ed il collaudatore statico attestano la conformità dei lavori eseguiti.
Sisma-bonus: la cessione del credito d’imposta
L’ultima legge di bilancio ha anche previsto che il credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici, con specifico riferimento agli interventi relativi ai lavori per la messa in sicurezza dai quali ne deriva una riduzione del rischi sismico, risulta cedibile.
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento direttoriale dello scorso 8 giugno 2017, ha disposto dunque le modalità attuative per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
- i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale, compresi gli eventuali “incapienti”;
La possibilità di cedere la detrazione, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
- i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Il credito può essere ceduto in favore di:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
Nota bene
Non è prevista la cessione del credito in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
Credito cedibile
Il credito d’imposta cedibile, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è il passaggio a due classi inferiori di rischio.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Sisma bonus |
Detrazione:
|
Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che sia diventato disponibile:
- dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa;
- dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso in cui il credito sia ceduto ai fornitori.
La cessione del credito
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale del cessionario che ha accettato.
L’amministratore del condominio:
- comunica ogni anno entro il 28 febbraio all’Agenzia delle Entrate, i dati identificativi e l’accettazione del cessionario nonché l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Osserva
Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate rende inefficace la cessione del credito.
I condòmini appartenenti ai condomini “minimi”, che non hanno nominato un amministratore (in quanto non obbligati), possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate rende visibile nel cassetto fiscale del cessionario, il credito a lui attribuito, che potrà essere utilizzato solo dopo la procedura di accettazione (la suddetta informazione sarà visibile anche nel Cassetto fiscale del cedente).
Utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta, che non è oggetto di successiva cessione, viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, che andrà trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (in caso contrario, l’operazione viene rifiutata).
Successivamente dovranno essere istituiti i codici tributo con apposita risoluzione.
Osserva
La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
I controlli
Il provvedimento illustra anche i controlli che l’amministrazione finanziaria metterà in atto e in particolare il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, avverrà nei confronti:
- del condòmino, in caso di mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione;
- del cessionario, se lo stesso fruisce in modo indebito (anche parzialmente) del credito.
Quadro normativo |
Provvedimento Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017 Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Art. 1 comma 2) |
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