Bonus R&S, agevolazione al 50% se il committente è beneficiario dell’attività
Pubblicato il 18 novembre 2019
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Aumenta, dal 25% al 50%, l’agevolazione della spesa sostenuta per assegni di ricerca incentivabili tramite il credito d’imposta R&S, di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, a condizione che l’impresa committente venga individuata quale beneficiaria dell’attività di ricerca. A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 477 dell’11 novembre 2019.
Nel caso di specie, la società istante ha svolto nell’anno 2018, in partenariato con altre due imprese, attività di ricerca e sviluppo avvalendosi del supporto di un’università, in forza di un’apposita convenzione stipulata tra le parti. Attraverso la convenzione, l’università si è impegnata ad attivare un nuovo posto di dottorato, la cui borsa di studio, vincolata allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca, è finanziata dalla stessa società istante e da altri due finanziatori.
Bonus R&S, spese agevolabili al 50%
L’art. 3, co. 1 del D.L. n. 145/2013 prevede un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2020, in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La predetta aliquota viene elevata al 50% con riferimento alle seguenti spese:
- personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Bonus R&S, parere dell’Agenzia delle Entrate
In considerazione della convenzione stipulata nel 2018 tra la società istante e l'università, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che le spese sostenute dall'istante siano ammissibili al beneficio per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all'attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Infine, specifica l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione opera a condizione che la società istante venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell'attività di ricerca.
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