Bonus riqualificazione energetica condòmini incapienti

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Bonus riqualificazione energetica condòmini incapienti

Dal 22 marzo 2016 i condòmini meno abbienti, che rientrano nella “no tax area” e quindi non versano l'Irpef, non devono più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma possono cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

Si tratta di una previsione della Legge di Stabilità 2016, che in pratica autorizza i condòmini incapienti a cedere la loro detrazione - che di fatto non avrebbero potuto utilizzare per non avere un reddito abbastanza alto da pagare l'Irpef - invogliandoli così a votare in assemblea i lavori condominiali comuni di una certa rilevanza, che su di loro avrebbero gravato ancor di più non potendo beneficiare della detrazione fiscale.

A dare attuazione alla disposizione dell'articolo 1, comma 74 della Legge n. 208/2015, l'atteso provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 43434 del 22 marzo 2016, che detta le modalità attuative della norma.

Cessione bonus fiscale del 65% al fornitore

Il provvedimento definisce l'ambito soggettivo della disposizione e indica quali sono i soggetti che devono essere considerati incapienti, ossia che non riuscendo in condizioni normali a fruire della detrazione del 65% per le opere di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere il credito all'impresa che esegue i lavori di risparmio energetico e così ottenere uno sconto di pari importo.

La condizione di incapienza deve sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condòmino che si trova nella situazione di difficoltà.

La volontà di cedere il credito d'imposta deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione o da specifica comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere tramite l'amministratore a comunicarla ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, devono comunicare in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Obblighi comunicazione Agenzia delle Entrate

Per rendere efficace la cessione del credito, entro il 31 marzo 2017, il condomìnio dovrà comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Analogamente dovrà essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito.
 
A partire dal 10 aprile 2017, i fornitori potranno utilizzare il credito – da ripartire in dieci quote annuali di pari importo – in compensazione, tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con possibilità di riportare nei periodi d’imposta successivi l’eventuale quota non fruita nel periodo di spettanza.

Riqualificazione energetica, documentazione all'Enea

Dal 22 marzo è attivo sul sito dell'Enea il portale http://finanziaria2016.enea.it/ per usufruire della detrazione del 65% per i lavori di riqualificazione energetica degli immobili.

La trasmissione della documentazione tecnica consentirà di usufruire della detrazione per i lavori di risparmio energetico conclusi nel 2016.

Intanto l'Enea fa sapere che “attualmente il sito non può accettare l'inserimento di documentazione relativa agli interventi di building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti), poiché siamo in attesa di indicazioni operative da parte dei ministeri e degli enti preposti”.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 3 aprile 2015 - Riqualificazione energetica, telematico l'invio della documentazione all'Enea – G. Lupoi

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