Bonus ricerca sviluppo Cumulabile
Pubblicato il 26 gennaio 2017
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L’agenzia delle Entrate torna a trattare il cumulo degli incentivi bonus ricerca e sviluppo e contributi europei per gli stessi investimenti.
Il bonus ricerca e sviluppo
Ex articolo 3 del Dl 145/2013 si riconosce un credito fiscale a tutte le imprese che effettuano, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, investimenti in attività di ricerca e sviluppo, rappresentati dai costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca, dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, dalle spese relative a contratti di ricerca extra-muros e dalle spese per l’acquisizione di competenze tecniche e privative industriali.
Si ricorda che in un precedente documento, la circolare 5/2016, l'Agenzia già rispondeva, alla domanda se i contributi comunitari rilevano per l’intero ammontare o solo per l’importo che finanzia i “costi diretti”, che in mancanza di norma espressa il credito di imposta è cumulabile con le altre agevolazioni insistenti sugli stessi costi ammissibili.
Eventuali limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dal fatto che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Pertanto, ai fini del credito d’imposta, i costi sostenuti per gli investimenti ammissibili vanno assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti e, in ogni caso, l’importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non potrà essere superiore all’ammontare dei costi sostenuti.
Corretta verifica del cumulo
Con la risoluzione 12 del 25 gennaio 2017, si ribadisce che il bonus ricerca è sempre cumulabilie con i contributi europei, a patto che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Il calcolo dovrà essere fatto dall’impresa beneficiaria, che verificherà solo i costi diretti, direttamente attribuibili all’attività di ricerca, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d’imposta in oggetto. Non rilevano i costi indiretti, ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamente all’attività di ricerca, ma che sono comunque stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti attribuibili a questa.
Verifica dell'azienda
Ai fini del cumulo l'impresa dovrà:
- individuare la base di calcolo del bonus ricerca, comprendendo i costi ammissibili al lordo dei residui contributi agli stessi correlati;
- calcolare il credito d’imposta teoricamente spettante;
- verificare che la somma dell’importo della sovvenzione comunitaria riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell’agevolazione.
Ne deriva che, sommando l'importo dei contributi comunitari correlati ai costi ammissibili al credito di imposta e l'importo del beneficio teorico:
- se risulta che gli incentivi complessivamente spettanti all'impresa per i medesimi costi ammissibili hanno un importo inferiore all'investimento complessivo ammissibile effettuato nel periodo di imposta 2016, il contribuente può beneficiare del credito di imposta;
- nel caso di superamento del limite massimo, la società istante sarà tenuta a ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta de quo.
- eDotto.com - Edicola del 23 dicembre 2016 - Test di laboratorio nel credito d’imposta R&S - Pichirallo
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