Bonus Ricerca e Sviluppo Agenzia delle Entrate sul settore delle biotecnologie
Pubblicato il 11 ottobre 2017
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Con la risoluzione n. 122/E del 10 ottobre 2017, l'Amministrazione finanziaria risponde ad una serie di quesiti posti da un'associazione di imprese che operano in Italia in diversi settori delle biotecnologie, sciogliendo alcuni dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione del bonus Ricerca e sviluppo. Il nuovo documento di prassi fa seguito alla circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, con la quale erano già stati offerti chiarimenti sul quadro di applicazione del credito d'imposta in oggetto.
Le nuove specificazioni sono importanti perchè, oltre a sciogliere i dubbi dell'associazione istante, forniscono una serie di principi che hanno una valenza generale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, al di là del settore specifico delle biotecnologie.
La risoluzione riporta alcune risposte condivise con il MiSE, che acquistano particolare rilievo soprattutto con riguardo al tema dei costi sostenuti per la realizzazione di prototipi.
Quesiti in materia di prototipi
Nel punto B.I) “Quesiti in ordine alla tipologia di investimenti ammissibili” della risoluzione n. 122/E/2017 vengono forniti una serie di chiarimenti in merito all'acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario oppure di lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso.
L'Agenzia ha specificato al riguardo che:
- la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato non può ritenersi ammissibile all’agevolazione; mentre risultano ammissibili le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo, e non solo di "strumenti e attrezzature di laboratorio" in senso stretto;
- i costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata (ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera c,) o che non abbiano a esito un risultato o prodotto innovativo, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso, possono ritenersi ammissibili all'agevolazione (ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera d del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145).
Altri gruppi di quesiti sono quelli afferenti i costi sostenuti per il personale e per l'impiego di personale non altamente qualificato, che svolge la propria attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione.
- eDotto.com – Edicola 28 giugno 2017 - Bonus R&S tagli legittimi – G. Lupoi
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