Bonus pubblicità: elenco definitivo soggetti beneficiari per gli anni 2017 e 2018

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Bonus pubblicità: elenco definitivo soggetti beneficiari per gli anni 2017 e 2018

Sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018 (cosiddetto Bonus pubblicità).

Si ricorda che è stato l’articolo 57-bis del DL n. 50/2017 ad introdurre – a partire dall’anno 2018 - un’importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese e lavoratori in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali.

Per aver diritto al credito d’imposta è necessario che l’investimento superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione dell’anno precedente.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, inserendo il relativo codice tributo “6900”.

Il Dipartimento per l’informazione fa sapere che con la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione per gli anni 2017 e 2018 si conclude il percorso iniziato a settembre dello scorso anno con la presentazione delle domande di “prenotazione” del credito per gli investimenti programmati nell’anno 2018 e le dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati nel 2017, e proseguito a gennaio di quest’anno con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti realmente effettuati nel 2018.

La tabella, allegata al decreto del Capo del dipartimento, contiene l’elenco dei beneficiari per gli anni 2017 e 2018 ed è suddivisa in tre sezioni, riportanti:

  • il codice fiscale del beneficiario;

  • l’importo massimo del credito d’imposta potenzialmente fruibile, in cui è sempre indicato un solo importo, anche qualora sia stata presentata richiesta per entrambi gli anni 2017 e 2018 (dunque, l’importo è la somma delle due annualità);

  • eventuali note.

Bonus pubblicità. Massimali e limiti di fruizione del credito

Nel decreto si regolamentano, all’articolo 2, le modalità di calcolo dei massimali e i limiti di fruizione del citato credito d’imposta.

La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo massimo fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi, fatte salve le eccezioni indicate per il settore dell’autotrasporto, per il settore agricolo e per quello della pesca e dell’acquacoltura.

Nello specifico, esistono diversi massimali a seconda del settore industriale/commerciale di appartenenza del soggetto che fruisce dell’aiuto:

  • per la generalità delle imprese il massimale è pari ad Euro 200.000,00;
  • per il settore dell’autotrasporto il massimale è pari ad Euro 100.000,00;
  • per il settore agricolo il massimale è pari ad Euro 15.000,00;
  • per il settore della pesca e dell’acquacoltura il massimale è pari ad Euro 30.000,00.

Si ricorda che il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti de minimis stabiliti a livello comunitario.

Esistono poi dei limiti individuali di cui tener conto.

Infatti, dopo aver verificato il proprio massimale, secondo le indicazioni fornite nel decreto, ognuno dei soggetti ammessi al beneficio fiscale deve verificare il cosiddetto “limite individuale”. Ciò vuol dire che ognuno dei soggetti ammessi al credito ha l’obbligo di verificare se – al di là del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari – abbia già ottenuto altri aiuti nell’esercizio in corso, o se ne abbia ottenuti nei due esercizi precedenti, posto che gli aiuti eventualmente già concessi (anche nei due esercizi precedenti) concorrono a saturare il massimale individuale di cui sopra.

Pertanto, nell’ipotesi di concorrenza di più aiuti in favore di un soggetto, gli aiuti già in precedenza ottenuti vanno sottratti dal massimale de minimis di appartenenza per settore di attività per ottenere il proprio “massimale individuale”, nell’ambito del quale andrà verificata la capienza dell’importo indicato nell’elenco.

Se l’importo indicato nell’elenco risultasse inferiore al “massimale individuale”, l’importo stesso potrà essere portato interamente in compensazione. Se, invece, l’importo indicato nell’elenco risultasse superiore al “massimale individuale”, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 9 aprile 2019 - Credito d’imposta pubblicità. C’è il codice tributo – Pichirallo

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