Bonus pubblicità 2021, in apertura la finestra straordinaria per le prenotazioni

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Bonus pubblicità 2021, in apertura la finestra straordinaria per le prenotazioni

Per contrastare la crisi delle imprese nel settore editoriale è stata istituita un’agevolazione fiscale, erogata sotto forma di credito d’imposta, anche nota con il nome di Bonus pubblicità.

La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022, confermando i valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti, escludendo dall’agevolazione radio e TV.

Successivamente, con la conversione in legge del decreto Sostegni bis, il bonus è stato esteso anche a radio e TV e sono stati modificati i limiti di spesa nel seguente modo:

  • 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;

  • 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Altra novità introdotta dal Sostegni bis (Dl n. 73/2021) è la previsione di una nuova finestra di presentazione delle domande che devono essere sempre inviate all’Agenzia delle Entrate: c’è stata, così,  di fatto una proroga dell’agevolazione.

Sostegni bis, finestra straordinaria per prenotare il bonus pubblicità 2021

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;

  • dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Con la legge di conversione del Dl n. 73/2021 è stata disposta una seconda riapertura dello sportello per prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021.

Per il solo anno 2021, infatti, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” potrà essere presentata anche nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre.

Specifica lo stesso Dipartimento per l’informazione e l’editoria che restano, comunque, valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.

Bonus pubblicità, chi può beneficiarne e per quali investimenti

I soggetti che possono presentare la comunicazione per richiedere il bonus pubblicità sono:

  • le imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;

  • glli enti non commerciali.

In base alle recenti novità che hanno riguardato l’agevolazione fiscale, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, possono accedere all'agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Analogamente, possono far richiesta anche coloro che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nell’anno 2020 oppure hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

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