Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre
Pubblicato il 17 settembre 2025
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Scade il 22 settembre 2025 il termine per presentare domanda per il bonus nuovi nati, con riferimento alle famiglie in cui le nascite o le adozioni sono avvenute dal 1° gennaio al 24 maggio 2025 e che non hanno ancora presentato domanda entro i precedenti sessanta giorni.
Tale possibilità, comunicata dall’Inps con messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025, intende favorire dunque la platea di beneficiari di questo importante sostegno economico introdotto dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Di seguito, vediamone le caratteristiche oggettive e soggettive.
Bonus nuovi nati 2025: cos'è
Per contrastare il calo demografico e sostenere economicamente le famiglie nei primi mesi di vita del bambino, la legge di bilancio 2025 ha dunque introdotto, all’articolo 1, commi da 206 a 208, un bonus una tantum di mille euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025.
Si tratta dunque di un intervento a carattere assistenziale volto a fornire un aiuto concreto e immediato alle famiglie italiane e straniere residenti in Italia, che si trovano a sostenere i costi derivanti dall'arrivo di un nuovo figlio.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile, viene erogato previa verifica di specifici requisiti soggettivi, economici e temporali ed è cumulabile con altre misure già previste per la genitorialità, come l’assegno unico e universale.
Il bonus nuovi nati 2025 ha una natura puramente assistenziale, non previdenziale, in quanto non è legato a rapporti contributivi o lavorativi pregressi, ma è destinato a sostenere trasversalmente tutte le famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla norma, con particolare attenzione alla condizione economica del nucleo familiare.
Requisiti
Per beneficiare del bonus, il richiedente deve soddisfare congiuntamente tutti i requisiti previsti dalla normativa e richiamati nella circolare Inps, requisiti che sono suddivisi in quattro macro-categorie: cittadinanza, residenza, situazione economica e criterio temporale.
Cittadinanza
Il bonus è destinato ai figli nati o adottati da genitori legalmente presenti sul territorio italiano, con una disciplina differenziata a seconda della nazionalità.
- Cittadini italiani: accesso diretto e incondizionato al bonus.
- Cittadini dell’Unione Europea e loro familiari: devono essere titolari di diritto di soggiorno o soggiorno permanente.
- Cittadini extra-UE: è necessario il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità di durata pari o superiore a 12 mesi. Tra questi rientrano i titolari di permesso unico di lavoro (oltre sei mesi), i titolari di permesso per motivi di ricerca (oltre sei mesi) e altri permessi ritenuti validi in base all’art. 41 del D.Lgs. 286/1998.
Sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’accesso alla misura anche i rifugiati politici, gli apolidi e i titolari di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 251/2007.
Una disciplina particolare è prevista per i cittadini britannici:
- coloro che risultano residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 sono equiparati ai cittadini UE;
- per chi ha acquisito la residenza dopo tale data, valgono le disposizioni previste per i cittadini extra-UE.
Residenza
Il genitore richiedente deve essere residente in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo) fino alla data di presentazione della domanda.
La residenza deve essere peraltro continuativa e legalmente accertabile attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) o altra documentazione ufficiale.
Requisito economico
L’accesso al bonus nuovi nati è subordinato alla presenza di un ISEE, calcolato per prestazioni rivolte a minorenni, con un valore non superiore a 40.000 euro annui.
NOTA BENE: nel calcolo dell’ISEE valido ai fini della misura è previsto che gli importi erogati a titolo di assegno unico e universale vengano esclusi, secondo le indicazioni del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Requisito temporale
Il beneficio può essere richiesto esclusivamente per figli:
- nati a partire dal 1° gennaio 2025;
- adottati a partire dalla stessa data;
- inseriti in famiglia con affido preadottivo dal 1° gennaio 2025.
Per le adozioni nazionali, la data di riferimento è quella dell’ingresso del minore in famiglia, come stabilito dall’ordinanza del tribunale per i minorenni che dispone l’affido preadottivo (ex art. 22, comma 6, L. 184/1983).
In caso di adozioni internazionali, invece, il riferimento è la data di trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile. Tuttavia, in sede di prima attuazione, è ammessa la presentazione della domanda anche in caso di affido preadottivo avvenuto prima del 1° gennaio 2025, purché la sentenza definitiva di adozione sia successiva a tale data.
Quando presentare la domanda
Il termine ordinario per la presentazione della domanda è entro sessanta giorni dall’evento che dà diritto al bonus, ossia:
- la data di nascita del figlio;
- la data di ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affido preadottivo).
Per le famiglie in cui le nascite sono avvenute dal 1° gennaio al 24 maggio 2025, e che non hanno ancora presentato domanda entro i precedenti sessanta giorni, il termine ultimo è fissato al 22 settembre 2025.
Chi può presentare la domanda
La richiesta del bonus può essere presentata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti.
- 1. Uno dei genitori: in regime di convivenza, entrambi i genitori sono legittimati ma il bonus può essere richiesto da uno solo dei due, in via alternativa.
- 2. Genitore convivente: in caso di genitori non conviventi, il bonus può essere richiesto solo dal genitore che convive con il figlio al momento della presentazione della domanda.
- 3. Tutore o genitore del richiedente minorenne: qualora il genitore del nuovo nato sia minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore del richiedente minorenne (nonno/a) o dal tutore legale.
Come presentare la domanda
L’Inps ha messo a disposizione diversi canali digitali e assistiti per facilitare l’accesso alla prestazione, garantendo l’inclusione anche dei cittadini con minore familiarità con gli strumenti informatici.
- Portale web Inps: accesso tramite credenziali personali SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o sistema eIDAS per i cittadini UE.
- Applicazione mobile Inps, nella sezione dedicata “bonus nuovi nati” all’interno dell’app ufficiale Inps mobile.
- Contact Center Inps, attraverso il umero verde gratuito da rete fissa: 803.164 o 06.164.164 da rete mobile.
- Patronati: è possibile avvalersi anche dei servizi di assistenza dei patronati, che possono presentare la domanda per conto del richiedente, verificando la documentazione e assicurando la corretta compilazione della richiesta.
Documentazione necessaria
La corretta presentazione della domanda richiede l’inserimento e/o il possesso dei seguenti elementi documentali e informativi.
- ISEE minorenni in corso di validità: alternativamente, deve essere presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE minorenni in cui è incluso il figlio per il quale si richiede il bonus.
- Dati anagrafici del minore: nome, cognome, codice fiscale e data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo).
- Dati di residenza: il richiedente e il figlio devono essere residenti in Italia in modo continuativo dalla data dell’evento fino alla data della domanda.
- Titolo di soggiorno (se previsto): per i cittadini extra-UE, è necessario indicare gli estremi del permesso di soggiorno valido oppure, in caso di rinnovo in corso, la ricevuta della richiesta.
È inoltre obbligatorio specificare la modalità di accredito: IBAN italiano o area SEPA, intestato o cointestato al richiedente o bonifico domiciliato, se non si dispone di un conto corrente.
NOTA BENE: in caso di accredito su conto estero (area SEPA), è necessario compilare e allegare il modulo MV70 - Identificazione finanziaria SEPA, disponibile sul sito Inps.
Tempistiche e modalità di erogazione
L’erogazione del bonus nuovi nati 2025 avviene sulla base di un criterio cronologico, ovvero:
- le domande vengono valutate ed evase in ordine di arrivo, sulla base della data e ora di presentazione;
- la prestazione è erogata fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per l’anno di riferimento.
Verifica dei requisiti
L’Inps, attraverso controlli automatizzati e documentali, verifica:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi ed economici;
- la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Modalità di pagamento
Il pagamento del bonus avviene secondo le indicazioni fornite dal richiedente e può essere effettuato con le seguenti modalità:
- Accredito su conto corrente (IBAN), che può essere già registrato presso l’Inps per altre prestazioni o nuovo, da inserire e validare in fase di domanda. Per i conti esteri in area SEPA, è richiesto l’invio del modulo MV70.
- Bonifico domiciliato: in assenza di un conto corrente, l’importo può essere riscosso presso uno sportello postale.
- Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI): l’Inps utilizza il sistema SUGI per associare in modo univoco IBAN validati al codice fiscale del beneficiario, riducendo il rischio di errori o truffe.
Monitoraggio della domanda
Una volta inoltrata, la domanda può essere monitorata attraverso il portale Inps o l’app mobile, accedendo con le credenziali personali. Il richiedente può:
- visualizzare lo stato di lavorazione;
- scaricare ricevute e documenti;
- aggiornare l’IBAN o la modalità di pagamento, se necessario.
In breve
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Importo del bonus |
1.000 euro (una tantum, non imponibile fiscalmente) |
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Evento che dà diritto al bonus |
Nascita, adozione o affido preadottivo dal 1° gennaio 2025 |
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Scadenza per la domanda |
Entro 60 giorni dalla data dell’evento; entro il 22 settembre 2025 famiglie in cui le nascite o le adozioni sono avvenute dal 1° gennaio al 24 maggio 2025 |
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Soggetti legittimati |
- Uno dei genitori |
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Canali per la presentazione |
- Portale Inps (con SPID/CIE/CNS/eIDAS) |
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Documentazione necessaria |
- ISEE minorenni in corso di validità o DSU |
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Criterio di priorità |
Ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse stanziate |
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Modalità di pagamento |
- Accredito su IBAN (anche SEPA) |
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Monitoraggio della domanda |
Accesso da portale Inps o app mobile con possibilità di consultare stato, ricevute e aggiornare IBAN |
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