Bonus nido 2023: domande al via con nuovi beneficiari
Pubblicato il 03 marzo 2023
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Come anticipato sui canali social, l'INPS ha ufficializzato con apposito messaggio il rilascio della procedura online per l'inserimento delle domande di bonus nido per l’anno 2023.
Le domande sono relative:
1) al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
2) al contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Analizziamo di seguito solo le ulteriori specifiche e novità chiarite dall'INPS con il messaggio n. 889 del 2 marzo 2023, dopo quanto anticipato in materia nei giorni scorsi.
Bonus nido 2023: chi può presentare domanda
L'INPS, aggiornando le istruzioni fornite per le precedenti annualità, fa presente che la domanda di Bonus nido per l’anno 2023 può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso dei seguenti requisiti:
- stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Sono ritenuti validi anche i seguenti permessi di soggiorno:
- permessi di soggiorno per lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.Lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- permessi di soggiorno per lavoro stagionale (art. 24 del D.Lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- permessi di soggiorno per assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.Lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- permessi di soggiorno per protezione speciale (art. 19 del D.Lgs n. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- permessi di soggiorno per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.Lgs n. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Bonus nido 2023: come presentare domanda
Confermati i canali di presentazione della domanda. La domanda, con la documentazione di spesa, deve essere presentata esclusivamente in via telematica sul portale web dell’Istituto o tramite gli Istituti di Patronato.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”, premendo il pulsante “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e successivamente cliccando su “Utilizza il servizio”.
Contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido: la domanda di contributo deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.
Il contributo è erogato solo dietro presentazione delle ricevute relative ai pagamenti delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) all’atto della domanda o inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.
E' confermata la possibilità, per il genitore o dal soggetto affidatario del minore, di autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento.
NOTA BENE: Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti relativi alla mensilità selezionata nonché l’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non deve comprendere invece la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare: la domanda di contributo deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.
ATTENZIONE: Chi ha chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del c.d. bonus asilo nido non può presentare anche domanda per il supporto domiciliare.
Confermata la disponibilità della domanda per l’anno 2023 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022.
NOTA BENE: Prima di confermare e inoltrare la domanda, l'INPS avverte di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e se, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2023.
Bonus nido 2023: documentazione
La documentazione di spesa (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga):
- va allegata esclusivamente tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto, e da dispositivo mobile/tablet, attraverso il servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”;
- deve contenere tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio);
- se riferita a più mesi di frequenza, deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se vi sono più ricevute per lo stesso mese, le stesse devono essere inviate in un unico file.
Bonus nido 2023: ISEE e importi del contributo
Gli importi del bonus non cambiano (cfr l'articolo "Bonus nido 2023 ai nastri di partenza: al via le-domande").
Va, però, segnalato che l'INPS, nel caso in cui siano state liquidate rate con importo minimo per assenza di ISEE o se in presenza di ISEE con omissioni e/o difformità, provvederà al loro conguaglio laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2023 e se rimangono a disposizione risorse finanziarie.
Si ricorda infine che, per l'anno 2023, il budget complessivamente disponibile è pari a 564,8 milioni di euro.
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