Bonus Nido 2021: più tempo per le ricevute delle rette
Pubblicato il 14 aprile 2022
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L'INPS ha reso noto che, per le domande di Bonus Nido presentate nel 2021, il termine per l'allegazione dei documenti di spesa che attestano il pagamento delle rette mensili è prorogato dal 1° aprile al 1° luglio 2022.
Con messaggio, veicolato sulle pagine social dell'Istituto e postumo rispetto alla scadenza istituzionale del 1° aprile, si apre pertanto una nuova finestra temporale a vantaggio dei genitori di minori nati, adottati o affidati che hanno sostenuto, tra gennaio e dicembre 2021, il pagamento delle rette per la frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato.
Bonus Nido 2021: domanda e allegati contestuali
Il genitore che sostiene il pagamento della retta per ottenere il Bonus Nido deve annualmente presentare domanda in via telematica all'INPS, tramite apposita procedura disponibile sul sito dell'Istituto. La domanda va presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
L'INPS valuta anche le domande presentate dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Al momento della domanda, il genitore è tenuto ad allegare le ricevute comprovanti il pagamento di almeno una retta oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato, la documentazione da cui risulti l'iscrizione ovvero l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Una volta conclusa l'allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste dalla procedura, la domanda viene protocollata dall'INPS.
Bonus Nido 2021: documenti da allegare successivamente
Lo step successivo prevede che il genitore debba caricare l'ulteriore documentazione di spesa entro la fine del mese di riferimento e comunque, di regola, non oltre il 1° aprile dell'anno successivo al pagamento. Tale termine, relativamente al Bonus Nido 2021, è scaduto lo scorso 1° aprile, ma, come accennato in premessa, è stato prorogato dall'INPS al 1° luglio 2022.
L'avvenuto pagamento delle rette è attestato tramite:
- ricevuta;
- fattura quietanzata;
- bollettino bancario o postale;
- per i nidi aziendali, anche tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Se la ricevuta è relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il genitore dovrà allegare lo stesso file rispetto ogni mese a cui si riferisce.
La documentazione caricata dovrà indicare:
- la denominazione e la Partita IVA dell'asilo nido;
- il codice fiscale del minore;
- il mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.
È importante fare presente che il rimborso della retta avviene solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
Bonus Nido 2021: come allegare i documenti
I documenti di spesa di cui sopra devono essere caricati tramite l'apposita sezione "Allegati Domande".
Gli allegati devono avere una dimensione massima di 1 MB e avere i formati PDF, jpeg, jpg, jpe, png, tiff, bmp, gif.
La procedura consente di effettuare variazioni sui mesi originariamente richiesti tramite le funzionalità: "Sostituzione Mensilità Richieste" e "Rinuncia Mensilità Richieste".
L'allegazione della documentazione di spesa è effettuabile anche attraverso l'APP "Inps mobile", mediante dispositivo mobile/tablet, allegando i dati acquisiti tramite una fotografia dell'attestazione di pagamento.
All’atto dell’allegazione della documentazione, per ogni mensilità, il richiedente deve confermare che i requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda sono invariati.
Bonus Nido 2022: semplificazioni
Concludiamo solo ricordando che, a partire dall’anno 2022, l'INPS, per accelerare le istruttorie e velocizzare i pagamenti, ha reso noto che il genitore richiedente potrà, per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.
Il valore da inserire deve tenere conto dell'importo della retta mensile, dell'eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti relativamente alla mensilità selezionata e dell’importo dell'imposta di bollo (2 euro).
Non si deve, invece, tenere conto della somma versata a titolo di iscrizione, del pre e post scuola, dell’importo a titolo di IVA, tenuto conto dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
L’importo auto dichiarato non impegna l’INPS all’erogazione del rimborso.
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