Bonus locazioni: senza diminuzione del fatturato e con escussione della fideiussione
Pubblicato il 18 marzo 2021
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Con due risposte ad interpello, le nn. 185 e 186 del 17 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta locazioni da parte di una impresa.
Specifica l’Agenzia che può beneficiare del bonus locazioni anche la società con diminuzione del fatturato che ha corrisposto il canone di locazione attraverso l’escussione da parte della società locatrice della fideiussione bancaria.
Analogamente, l’agevolazione è riconosciuta anche all’impresa che non ha subito un calo degli introiti, ma ha la sede della propria attività in un comune colpito da un evento calamitoso.
Tax credit locazioni anche con pagamenti effettuati tramite escussione della fideiussione
Nella risposta n. 185/2021, l’Agenzia offre un’apertura alla fruizione del Tax crediti locazioni di cui all’articolo 28 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ritenendo agevolabili anche altre forme di pagamento diverse dal versamento diretto dell’inquilino.
Una condizione prevista dal citato Decreto legge, per maturare il suddetto credito d'imposta, è che i canoni d'affitto relativi ai mesi che danno diritto al tax credit vengano effettivamente corrisposti al locatore.
Il caso di specie descritto dalla società istante, invece, si caratterizza per la costituzione della garanzia fideiussoria che comporta l'assunzione da parte di un soggetto terzo di un obbligo personale ed accessorio all'obbligazione del debitore principale. A norma dell'articolo 1949 c.c., in particolare, l'escussione della garanzia comporta il subentrare del fideiussore nelle ragioni del creditore, che gli permetterà di agire nei confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore (cd. surrogazione del fideiussore).
Osserva l’Agenzia, al riguardo, che l’escussione della fideiussione, avendo la funzione di garantire il pagamento dei canoni di locazione, si può ritenere una modalità di versamento dell’affitto stesso che fa sorgere la spettanza del credito in capo alla società istante, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti.
In altri termini, si ammette tra i pagamenti efficaci e ritenuti validi per maturare il credito d’imposta locazioni anche quelli “indirettamente” effettuati dal locatario tramite escussione della fideiussione.
Tax credit locazioni, senza diminuzione del fatturato conta lo stato di emergenza
Con la risposta ad interpello n. 186/2021, invece, l’Agenzia chiarisce all’impresa istante la possibilità di usufruire del credito di imposta in esame, anche in assenza della diminuzione del fatturato.
Nello specifico si tratta di un’impresa che, pur non avendo subito una diminuzione del fatturato, ha la sede dell’attività in un Comune in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (per l’esattezza il comune di Rimini, che insieme agli altri territori della Regione Emilia Romagna, al 31 gennaio 2020, erano ancora in stato di emergenza).
L’Agenzia offre importanti chiarimenti per identificare i soggetti che possono ritenersi domiciliati fiscalmente (o con sede operativa) nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi e ovviare al rispetto del requisito della contrazione del 50% del fatturato disposta sempre dal comma 5 dell'articolo 28 del Decreto Rilancio.
A tal proposito, si richiamano le precisazioni già rese nella circolare n. 22/E/2020 che riguardano proprio i requisiti per essere considerati con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi.
Alla luce di ciò, nel presupposto che il comune di Rimini, presso cui è svolta l’attività dell’istante, risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso e che lo stato di emergenza sia ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè al 31 gennaio 2020 (delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), l’Agenzia ritiene che l’istante possa fruire del credito d'imposta per i canoni di locazione versati nel 2020, a prescindere dalla riduzione di fatturato, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
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