Bonus locazioni, platea allargata agli operatori delle "zone rosse"
Pubblicato il 12 novembre 2020
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Dai decreti “Ristori” ulteriori novità per il tax credit locazioni. La norma richiama le disposizioni dell’articolo 28 del D.L. n.34/2020 convertito apportando, però, alcune novità rispetto alla precedente edizione del beneficio. Con la nuova versione del tax credit – prevista sia dal primo che dal secondo decreto cd “Ristori” - si agisce su due leve: i soggetti beneficiari ed il profilo temporale.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, per effetto dell’articolo 8 del D.L. n.137/2020 e dell’articolo 4 del D.L. n.149/2020, il beneficio è circoscritto alle imprese operanti:
- nei settori direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. del 24.10.2020. In particolare, occorre che la propria attività rientri tra quelle di cui all'Allegato 1 al D.L. n.137/2020 (che è stato sostituito dall’allegato 1 al decreto n. 149/2020);
- nei settori individuati nell'Allegato 2 al D.L. n.149/2020 nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la “sede operativa” (e non anche la sede legale o domicilio fiscale come avviene, invece, per il contributo a fondo perduto) nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del citato decreto.
A detti contribuenti spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Valgono a tal fine i requisiti, ormai ampliamente noti, richiesti dall’articolo 28 del D.L. n.34/2020. Si osserva che, diversamente dalla prima edizione, il beneficio trova ora applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’esercizio precedente (nella versione originaria, infatti, l’agevolazione riguardava i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente - ossia, il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta solare).
Da ultimo, si fa presente che è possibile fruire del beneficio in esame nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. Per effetto di tale disposizione, gli aiuti sono concessi nel limite massimo di 800.000 euro per singola impresa (limite ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
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