Bonus investimenti 4.0: tardiva presentazione della comunicazione preventiva

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Bonus investimenti 4.0: tardiva presentazione della comunicazione preventiva

Per il bonus investimenti 4.0, se è stato omesso l’invio della comunicazione preliminare per beneficiare del credito d'imposta, non è necessario avvalersi della procedura di remissione in bonis per rimediare a tale omissione.

La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 260 del 16 dicembre 2024, a seguito di istanza presentata da un'azienda che nel 2024 ha realizzato un investimento incentivato in nuovi beni strumentali (secondo l'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178/2020) e che ha omesso di inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la necessaria comunicazione preliminare per beneficiare del credito d'imposta.

L’azienda ritiene di potersi avvalersi del meccanismo di remissione in bonis nel caso in cui, a fronte dei requisiti di legge necessari per ottenere il credito di imposta in esame, si invii una dichiarazione in ritardo e si effettui il versamento della sanzione di 250,00 euro entro la data limite per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2024, stabilita per il 31 ottobre 2024.

Dopo ciò, intende inviare al Mimit, per il tramite del Gse, solo la prevista comunicazione di completamento dell’investimento.

Bonus investimenti 4.0

L’Agenzia delle Entrate, fornendo la risposta n. 260 del 16 dicembre 2024, ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge del 23 maggio 2024, n. 67, dispone che per beneficiare dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in nuovi beni strumentali (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178) e per i crediti d'imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e creazione estetica, comprese le iniziative di innovazione tecnologica orientate verso l'innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica, le aziende devono inviare una comunicazione preliminare e telematica dell'importo totale previsto degli investimenti a partire dalla data di effettiva applicazione del decreto.

Questa comunicazione deve includere una stima della distribuzione annuale del credito e del suo utilizzo. Tale comunicazione deve essere aggiornata al termine degli investimenti menzionati in precedenza. Inoltre, è richiesta una comunicazione telematica di completamento per gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 fino al 30 marzo 2024.

Mancato invio della comunicazione preventiva: effetti

In base a tale normativa, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Invece, per gli investimenti realizzati a partire dall'entrata in vigore del DL 39/2024, il 30 marzo 2024, il contribuente deve:

- inviare anticipatamente una comunicazione telematica indicando l'importo totale degli investimenti e la distribuzione prevista del credito negli anni. Questo richiede la compilazione e l'invio di un modulo specifico, disponibile sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE);

- effettuare una comunicazione successiva al GSE, dopo aver completato gli investimenti, per aggiornare le informazioni inizialmente trasmesse.

Tuttavia, va sottolineato che le norme citate non stabiliscono che tali comunicazioni debbano essere inviate entro un termine definitivo e inderogabile ''a pena di decadenza''.

Di conseguenza, non è possibile affermare che il diritto al credito d'imposta, che nasce con l'esecuzione degli investimenti, sia condizionato da queste comunicazioni, ma piuttosto la loro effettiva ''utilizzazione'' in compensazione.

Quindi, l'invio della comunicazione preventiva è un passo preliminare alla presentazione di una successiva comunicazione aggiornata al termine degli investimenti. Entrambe le comunicazioni sono necessarie per poter usufruire dei crediti in compensazione.

In conclusione non è esatta la proposta del contribuente di limitarsi a inviare solo la comunicazione a consuntivo, poiché per beneficiare del credito di cui si tratta, l'istante è obbligato a inoltrare prima la comunicazione preventiva.

Per accedere al credito menzionato, l'istante deve presentare la comunicazione preventiva, senza dover ricorrere alla remissione in bonis, e in seguito inviare la comunicazione aggiornata a consuntivo.

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