Bonus Industria 4.0 compensabile in F24 anche per debiti scaduti oltre 1.500 euro

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Bonus Industria 4.0 compensabile in F24 anche per debiti scaduti oltre 1.500 euro

Con riferimento al credito d'imposta "Industria 4.0" non opera il divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, del Dl n. 78 del 2010.

Così, si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 451 del 1° luglio 2021.

Pertanto, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” può essere usato in compensazione nell'F24 per pagare debiti erariali scaduti anche per importi oltre 1.500 euro.

La risposta è stata resa in seguito al quesito sollevato da un contribuente, che intende effettuare, entro il 31 dicembre 2021, investimenti in beni materiali ed immateriali ricompresi nel piano nazionale "Industria 4.0", al fine di fruire delle agevolazioni introdotte con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successivamente prorogate ed aggiornate con la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

In ragione della presenza di ruoli scaduti a proprio carico, per imposte IRES, IVA, IRAP, oltre sanzioni e interessi per oltre 100mila euro, l'istante chiede se può compensare il credito d'imposta "Industria 4.0" con i propri debiti mediante Modello F24, oppure se a tali crediti si applichi il divieto posto dall’articolo 31 del Dl n. 78/2010 per chi ha debiti scaduti per oltre 1.500 euro.

Modello F24, il divieto di compensazione non opera con riferimento ai crediti agevolativi

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 451/2021, confermando l’orientamento del contribuente, dà il via libera al recupero del tax credit in F24 come avviene per altre agevolazioni similari.

Specifica, infatti, la risposta che per espressa previsione normativa, il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti "relativi ad imposte erariali" qualora si sia in presenza di debiti "iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori", di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale divieto, invece, non opera, come indicato espressamente nella circolare n. 13/E del 11 marzo 2011, con riferimento alla compensazione dei contributi e delle agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al Decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso.

I crediti d'imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di "credito derivante da imposta erariale", tra cui non rientrano quelli da esporre nel quadro RU.

In base a tale affermazione, il divieto di compensazione prescritto dall'art. 31 del Dl n. 78/2010 è stato ritenuto non applicabile con riferimento anche ai seguenti crediti agevolativi:

  • credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d'imposta «School Bonus»;
  • credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art Bonus).

A tali crediti agevolativi si può aggiungere anche il bonus “Industria 4.0”.

Conclude, così, l’Agenzia che nulla osta alla compensazione in F24 del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” anche in presenza di cartelle non pagate per più di 1.500 euro.

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