Bonus Giovani under 35 solo per le assunzioni 2025: stretta del decreto attuativo

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Bonus Giovani under 35 solo per le assunzioni 2025: stretta del decreto attuativo

Il Bonus giovani del decreto Coesione potrà essere riconosciuto solo a decorrere dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura agevolativa da parte della Commissione europea.

L’amara sorpresa è contenuta nell’articolo 2 dell’atteso decreto attuativo dell’esonero contributivo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. E non è - purtroppo - neanche l’unica.

Il decreto interministeriale, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ora disponibile nella sua versione bollinata ed è in attesa di pubblicazione sul sito istituzionale del Dicastero. Analizziamone i contenuti.

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Nuovo periodo agevolato per il Bonus Giovani

L’articolo 22 del decreto-Coesione legge 7 maggio 2024, n. 60 ha introdotto un esonero contributivo a sostegno dell’occupazione giovanile denominato “Bonus Giovani”.

L’agevolazione, in base a quanto espressamente stabilito dalla summenzionata disposizione (comma 1) è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nel periodo compreso dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’articolo 2 del decreto attuativo tuttavia restringe il periodo agevolato, stabilendo che il Bonus Giovani possa essere riconosciuto solo per gli eventi agevolabili intervenuti a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025.

Stante che l’autorizzazione UE è stata concessa il 31 gennaio 2025, l’esonero totale potrà essere richiesto per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (11 mesi rispetto ai 16 riconosciuti dal decreto Coesione).

Pertanto, i datori di lavoro che hanno assunto giovani con i requisiti previsti dal decreto Coesione dal 1° settembre 2024 al 30 gennaio 2025, in base a quanto disposto dal decreto attuativo, sono esclusi dall’agevolazione.

A chi e quando spetta

L’agevolazione spetta per un periodo massimo di 24 mesi (potrà essere fruito entro il termine finale ultimo del 31 dicembre 2027) per l’assunzione/trasformazione dei giovani che, alla data dell'evento agevolato, non hanno compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni) e che sono al primo impiego stabile (a tali fini non è ostativo una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito a tempo indeterminato).

L’esonero spetta anche in caso di fruizione parziale del primo datore di lavoro del giovane mai precedentemente occupato.

Non possono fruire dell’esonero le “imprese in difficoltà” (punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014) e i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero (articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Misura e massimali di agevolazione

L’agevolazione dà diritto all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con due diversi massimali di agevolazione stabiliti in base all’ubicazione della sede di lavoro:

  • 650 euro mensili per ciascun lavoratore per le assunzioni di lavoratori con sede di lavoro “effettiva” e presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio (puntualizza il decreto attuativo) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • 500 euro mensili per ciascun lavoratore in tutti gli altri casi e con un ulteriore limite (aggiunto dal decreto attuativo), vale a dire che l’ammontare dell’agevolazione non superi in ogni caso il 50 % dei costi salariali in base al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che definisce, si ricorda, “costi salariali” “l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito”);

Sono esclusi premi e contributi INAIL.

In tutti i casi l’esonero è concesso comunque nei limiti della spesa autorizzata nonché delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Condizioni particolari di fruizione dell’esonero

L’incentivo è soggetto ai principi generali di fruizione degli incentivi  (articolo 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150) e alle condizioni generali di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il datore di lavoro non deve avere comminato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva.

Comporta la revoca dell’agevolazione con obbligo di restituzione dell’indebito fruito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nei 6mesi successivi all'assunzione incentivata, del lavoratore assunto con il bonus Giovani o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

Domanda di autorizzazione all’INPS

Il datore di lavoro privato che vuole fruire del Bonus Giovani deve presentare preventiva domanda di ammissione all’esonero all’INPS. Il decreto attuativo dispone che la domanda di ammissione all’esonero deve essere presentata prima di assumere il giovane e che le assunzioni (e, aggiungiamo, le trasformazioni) effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

La domanda va inoltrata all’INPS, esclusivamente in via telematica, secondo istruzioni che lo stesso Istituto emanerà e deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

L'INPS verifica e comunica telematicamente al datore di lavoro la sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo, con riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo allo stesso spettante. Il datore di lavoro ha 10 giorni di tempo (termine perentorio) per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo e per comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo.

Il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo. A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

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