Bonus formazione 4.0. Codice tributo
Pubblicato il 18 gennaio 2019
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Istituito il codice tributo per l’utilizzo, in compensazione, del credito d’imposta diretto alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente nel settore tecnologia (bonus formazione 4.0).
Bonus per spese in attività di formazione del personale 4.0
E’ la legge n. 205/2017 che ha previsto l’agevolazione collegata alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute. La legge n. 145/2018 (di bilancio 2019) ha prorogato, introducendo differenze, il credito d’imposta anche per il 2019.
Mentre il credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2018 era fissato al 40%, per le spese relative al 2019 il credito è stato così modulato, rimanendo fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro:
- 50% per le piccole imprese;
- 40% per le medie imprese;
- 30% per le grandi imprese.
Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Le indicazioni attuative sono state fornite con decreto MiSE del 4 maggio 2018.
Codice tributo per credito d’imposta formazione 4.0
Con risoluzione n. 6 del 17 gennaio 2019, l’agenzia delle Entrate ha istituito, per l’utilizzo in compensazione del detto bonus attraverso l’F24, il seguente codice tributo:
- “6897”, denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, in base all’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione, il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “aaaa”.
- eDotto.com – Edicola del 4 dicembre 2018 - Credito d’imposta formazione 4.0 anche per e-learning. Prima circolare MiSE – G. Lupoi
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