Bonus facciate, l'impresa inadempiente restituisce le somme

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Bonus facciate, l'impresa inadempiente restituisce le somme

Con sentenza n. 3756 del 2 ottobre 2023, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso promosso da un condominio contro l'impresa alla quale aveva appaltato i lavori di rifacimento delle facciate.

Quest'ultima era stata incaricata di eseguire le opere usufruendo del bonus facciate al 90%, con sconto in fattura e detrazione fiscale.

La stessa, a seguito della stipula del contratto di appalto e in conformità ad esso, si era vista corrispondere somme pari al 10% del valore dell'importo dei lavori nonché pagare i costi richiesti per l'asseverazione della congruità delle spese, per la stesura del computo metrico e per il visto di conformità.

Dato, tuttavia, che non aveva provveduto ad iniziare i lavori, il condominio aveva inoltrato alla stessa diverse diffide e sollecitazioni alle quali l'impresa appaltatrice aveva risposto comunicando di attendere "la banca per andare avanti con la lavorazione".

Risultando vani anche i successivi tentativi di sollecito, il condominio aveva deliberato di procedere con il recesso dal contratto di appalto, a cui, peraltro, la convenuta aveva sostanzialmente aderito, non avendo avanzato alcuna obiezione alle contestazioni di totale inerzia ad essa mosse.

Il medesimo condominio, in tale contesto, aveva adito il giudice di merito al fine di veder dichiarare la legittimità dell'operato recesso nonché condannare la convenuta alla restituzione delle somme ricevute e al risarcimento dei danni cagionati.

Recesso legittimo, somme corrisposte da restituire

L'organo giudicante ha accolto le domande del ricorrente, ritenendo che la documentazione dallo stesso prodotta comprovasse tutte le allegazioni illustrate.

Parte convenuta, per contro, scegliendo di non costituirsi, non aveva assolto al proprio onere di provare l'esatto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto in esame.

In definitiva, a fronte del legittimo esercizio del recesso e della conseguente risoluzione del contratto, l'impresa appaltatrice è stata condannata alla restituzione di tutte le somme corrisposte.

Non è stata accolta, tuttavia, la richiesta di condanna della medesima società al pagamento delle penali da ritardo, trattandosi di pretesa che precedeva sia il termine pattuito per l'ultimazione dei lavori sia l'esercizio del recesso da parte del committente.

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