Bonus facciate, esclusi i terrazzi a livello
Pubblicato il 15 giugno 2020
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Il bonus facciate, che agevola i lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi degli edifici, esclude i terrazzi a livello. Il motivo, secondo la risposta dell’agenzia delle Entrate n. 185/2020, è la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale".
Il documento di prassi è una mini guida. Rende chiarimenti sul beneficio veicolato dall’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), che prevede una detrazione dall'imposta lorda - Irpef o Ires - pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone territoriali omogenee (zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).
Come già spiegato nella circolare 2/E/2020, non c’è un tetto massimo di spesa, pertanto la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali costanti di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento e in quelli successivi, può essere calcolata sull'intero ammontare dei costi sostenuti.
Spetta il bonus anche per gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
Bonus facciate. Spese fuori e spese dentro
Gli interventi ammessi sono quelli realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi.
Dunque, sono ammessi:
- gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio (parte anteriore, frontale e principale dell'edificio), sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno);
- gli interventi sugli elementi della facciata, costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale" (consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie);
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni, alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- il rifacimento dei balconi comprende il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo, nonché il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Tra le escluse dal bonus facciate:
- le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache");
- quelle per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, come le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- rifacimento dei balconi, rientrano traquelle ammesse alla detrazione anche quelle per il rifacimento del parapetto inmuratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché,infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventieffettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Bonus facciate. Questione del terrazzo a livello
Non è la funzione ma la natura strutturale a ostacolare il bonus. Il terrazzo a livello, spiega l’Agenzia, pur costituendo, analogamente al balcone, una "proiezione" all'aperto dell'abitazione cui è contigua, è, tuttavia, destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. Un terrazzo a livello si distingue da una copertura per la funzione: il primo, a differenza del lastrico solare, è destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio.
La differente funzione, tuttavia, non modifica la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale" tale da escluderlo dal bonus facciate.
- edotto.com - Edicola del 13 giugno 2020 - Bonus facciate non cumulabile con l’ecobonus - G. Lupoi
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