Bonus facciate non cumulabile con l’ecobonus

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Bonus facciate non cumulabile con l’ecobonus

Il bonus facciate è ancora oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate. Con due risoluzioni dell’11 giugno 2020 l’Agenzia mette in chiaro, ricordando quanto già indicato nella pregressa circolare 2/E/2020, a chi spetta e per cosa.

In particolare, nella risposta 179/2020 l’Agenzia ribadisce l’incumulabilità dell’agevolazione con altri benefici, in considerazione della possibile sovrapposizione tra interventi che rientrano nel bonus facciate e quelli:

  • di riqualificazione energetica, riguardanti l'involucro dell'edificio (ecobonus);
  • di recupero del patrimonio edilizio (agevolabili, rispettivamente, ai sensi degli articoli 14e 16 del decreto legge n. 63 del 2013).

Pertanto, per le medesime spese si ha diritto ad una sola delle citate agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Sempre nella risposta 179 l’agenzia ricorda gli ambiti soggettivo e oggettivo.

Profilo soggettivo:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo e sostengono le spese nel 2020, a prescindere dalla tipologia di reddito percepito.

Quanto all’ambito oggettivo, l’agenzia riassume che il bonus spetta per le spese sostenute nel 2020 per interventi:

  • finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna;
  • realizzati su edifici o parti di edifici esistenti oppure su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, comprese quelle strumentali;
  • esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".

Con la risposta n. 182/2020, l’Agenzia fornisce una precisazione sul requisito oggettivo ai fini del bonus che impone l’ubicazione degli edifici in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, assimilazione che dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Tale assimilazione, si legge nella risposta, non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 17 febbraio 2020 - Bonus facciate 2020. Chiarimenti Entrate sulla detrazione del 90% - Moscioni

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