Bonus edilizi, chiarimenti su correzione errori sostanziali
Pubblicato il 02 aprile 2024
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Il 28 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione delle risposte alle istanze d’interpello relative al Superbonus.
È stata pubblicata una FAQ per far chiarezza in materia di errori sostanziali intervenuti nelle comunicazioni di opzione per cessione/sconto in fattura riferiti ai bonus edilizi ex art. 121 del decreto Rilancio.
Nello specifico, il quesito rivolto all’Amministrazione finanziaria verteva sulla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, la quale chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata.
In particolare, in presenza di tale eventualità, si è chiesto quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta.
Bonus edilizi: correzione degli errori sostanziali anche prima dell’annullamento della precedente accettazione
Nella FAQ del 28 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
NOTA BENE: Dopo aver chiesto l’annullamento della Comunicazione errata, al fine di rispettare il termine annuale per l’invio delle Comunicazioni delle opzioni (fissato al 4 aprile 2024 per le spese sostenute nel 2023), sarà possibile inviare la nuova Comunicazione corretta anche se l’annullamento non è stato ancora effettuato.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che:
- in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2403011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
- l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione.
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