Bonus dipendenti e perdite su crediti deducibili nel modello Redditi 2018
Pubblicato il 28 giugno 2018
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Oggetto della circolare n. 15/2018 di Assonime è la determinazione delle imposte Ires e Irap in sede di redazione della dichiarazione Redditi 2018, dopo le numerose e recenti novità legislative.
In particolare, l’Associazione fra le società italiane per azioni si concentra soprattutto sul tema relativo al rapporto intercorrente tra il principio di derivazione rafforzata (esteso ai soggetti OIC diversi dalle micro imprese, a decorrere dall’esercizio 2016) e le regole di contabilizzazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio.
Nel documento, dunque, si spazia tra vari argomenti, tra i quali:
- la presentazione delle dichiarazioni, con particolare riferimento alla gestione delle integrative;
- le novità sul tema della redazione dei bilanci;
- la deducibilità del welfare aziendale;
- le innovazioni relative al “rimpatrio” dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- il nuovo concetto di stabile organizzazione;
- le modifiche alla disciplina Irap.
Per quanto riguarda l’Irap, nella circolare n. 15 di Assonime si esaminano, tra l’altro, le regole di determinazione del valore della produzione dei soggetti passivi residenti in Italia che esercitano attività produttive anche all’estero mediante stabili organizzazioni in caso di adozione del regime opzionale della branch exemption.
Rilevanza fiscale dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Un chiarimento molto importante reso da Assonime nella sua corposa circolare del 27 giugno, è quello che riguarda la determinazione dell’Ires e Irap relative al 2017, oltre che la compilazione dei relativi modelli dichiarativi.
In particolare, ci si sofferma sul tema dei costi di competenza che assumono certezza a seguito di eventi verificatisi dopo il 31 dicembre, ma prima della data di redazione del bilancio.
Assonime condivide la posizione assunta prima dall’Oic, e, poi, anche dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui gli importi per rischi ed oneri di un anno, che diventano costi certi nei primi mesi di quello successivo, mantengono nel bilancio la natura di accantonamenti (e non di debiti) e, anche se già quantificati in modo puntuale in base all’evento post 31 dicembre, diventano deducibili solo nell’anno seguente.
Alla luce di ciò, secondo Assonime, si scioglie anche l’interrogativo – più volte emerso nelle ultime settimane - circa la deducibilità di perdite subite su crediti vantati verso debitori falliti dopo il 31 dicembre 2017, ma prima dell’approvazione del relativo bilancio.
Trattandosi di perdita che deriva da un atto valutativo, la deduzione fiscale rimane legata ai requisiti sanciti dall’articolo 101, comma 5 del Tuir (non intervenendo la derivazione rafforzata) e, dunque, può operarsi solo nell’anno di apertura della procedura di fallimento (ossia nel 2018).
In altri termini, si è in presenza di crediti verso debitori in sofferenza al 31 dicembre, ma se la sentenza di fallimento è stata dichiarata nell’anno successivo, la deduzione deve essere rinviata a quest’ultimo esercizio.
Al contrario – secondo Assonime - nelle ipotesi di oneri di competenza di un anno per i quali, dopo il 31dicembre, viene solo riscontrata o confermata la spettanza, oppure quantificato esattamente l’ammontare, non si tratta di oneri che nascono come accantonamenti per poi trasformarsi in costi a seguito di fatti sorti nel nuovo anno, ma di componenti che, sin dall’esercizio di competenza, sono veri e propri costi.
In conclusione, quindi, nel bilancio di competenza, l’onere deve essere rilevato tenendo conto non solo dell’importo quantificato dopo il 31 dicembre, ma anche della sua natura certa.
Pertanto, sono immediatamente deducibili nel modello Redditi 2018 i costi di competenza del 2017, che vengono quantificati con fatture pervenute solo nel nuovo esercizio, oppure i bonus riconosciuti a dipendenti o manager o ancora quelli riconosciuti ad agenti, con riferimento a un certo esercizio, la cui spettanza venga riscontrata e il cui importo sia quantificato solo all’inizio dell’anno seguente.
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