Bonus consulenza su quotazione PMI
Pubblicato il 02 maggio 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con la conversione in legge del decreto cd. “Milleproroghe” viene prevista la proroga al 31.12.2024 del credito d’imposta per la quotazione delle PMI di cui all’art. 1, commi 89-92, della L. 205/2017.
Il bonus è stato oggetto di una prima proroga per effetto dell’articolo 1, comma 46, della L. 234/2021, con parziale modifica delle condizioni originarie: il beneficio era riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti, fino all’importo massimo di 200.000 euro (in precedenza 500.000 euro). Stessa misura (50%) ma con limite massimo fino a 500.000 euro è, invece, il beneficio riconosciuto per il 2023 per effetto della norma di cui all’articolo 1, comma 395, L. 197/2022.
La nuova disposizione - inserita nella legge di conversione del DL “Milleproroghe” (D.L. 215/2023) - sostituisce le parole “fino al 31 dicembre 2023” con “fino al 31 dicembre 2024”, senza prevedere alcuna ulteriore modifica.
L'articolo 3, comma 4-bis, D.L. 215/2023, modificando l’articolo 1, comma 90, L. 205/2017, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l’anno 2025.
Bonus quotazione Pmi: beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese (come da raccomandazione 2003/361/CE) che sono state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che hanno sostenuto costi di consulenza per le suddette finalità.
Le PMI destinatarie del beneficio sono, dunque, quelle che:
- occupano meno di 250 persone;
- con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;
- oppure con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per rientrare nella definizione di PMI è necessario che si verifichi il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economico-patrimoniali indicati.
NOTA BENE: Invece, non può accedere al beneficio la PMI che dovesse appartenere ad un gruppo il cui bilancio consolidato superi le soglie e il numero di occupati previsti.
In base all’articolo 3 del Decreto ministeriale 23.04.2018 possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che:
- sono costituite e iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- sostengono costi di consulenza allo scopo di ottenere l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato dell'UE/SEE;
- hanno presentato domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 01.01.2018;
- ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata entro il 31 dicembre 2024;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
Attività e costi ammissibili
Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle attività di consulenza:
- sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- dirette a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'art. 3, comma 1, nn. 34 e 35 del Regolameno n. 596/2014;
- riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni.
Costi di consulenza agevolabili
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono, inoltre, ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità.
Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.
ATTENZIONE: Sono escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. |
La procedura di concessione del credito d'imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare, in via telematica, all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, apposita istanza (formulata secondo lo schema di cui all'allegato A al Decreto ministeriale 23.4.2018) nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
In particolare, l'istanza deve contenere:
- gli elementi identificativi della PMI, compreso il codice fiscale;
- l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti;
- la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- la dichiarazione sostitutiva resa con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione.
Fruizione del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 (codice tributo “6901”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
NOTA BENE: L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto dell’F24.
Ai fini delle attività di controllo, il Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco delle società beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse.
Si segnala che il credito d'imposta:
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo.
Cause di revoca del bonus e procedure di recupero
Previste specifiche cause di revoca dell’agevolazione concessa e le procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.
In particolare, viene disposto che l'Agenzia delle Entrate trasmetta alla Direzione generale per la Politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, con modalità telematiche, l'elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, ne dà comunicazione in via telematica alla suddetta Direzione generale del Ministero, che previe verifiche, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Il credito d'imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale 23.04.2018 o la non veridicità degli elementi dichiarati nell’istanza di concessione del beneficio. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero.
Quadro Normativo |
|
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: