Bonus cinema, nuovi chiarimenti dal MIBAC

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Bonus cinema, nuovi chiarimenti dal MIBAC

In caso di fruizione del cd. bonus cinema per interventi edilizi descritti nel “Piano dei costi”, al fine di perfezionare la richiesta del credito d’imposta, occorre presentare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, solo se è prevista l’apertura di Scia o Dia per il tipo di ristrutturazione o costruzione effettuata, e la certificazione rilasciata dai tecnici che hanno eseguito i lavori, se prevista dalla normativa. In alternativa, il rappresentante legale del soggetto che chiede il credito d’imposta deve presentare un’autocertificazione con la quale attesta che i lavori edili realizzati non prevedono l’apertura di Scia o Dia o il rilascio di certificazioni tecniche.

È questo uno dei nuovi chiarimenti forniti dalla Direzione Generale Cinema del MIBAC, con l’avviso pubblicato il 17 aprile 2019, in merito al credito di imposta per le sale cinematografiche.

Bonus cinema, realizzazione di opere non made in Italy

Relativamente al tax credit per l’attrazione di investimenti in Italia, e quindi per la realizzazione nel nostro Paese di opere non made in Italy, è stato precisato che sono ammissibili esclusivamente:

  • le spese sostenute da imprese di produzione esecutive e di post-produzione italiane per la realizzazione, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive o parti di esse non aventi il requisito della nazionalità italiana;
  • le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione italiane che non siano in possesso di quote di diritti sull’opera audiovisiva.

Per quanto riguarda il primo punto, l’avviso ha chiarito che è preclusa l’ammissibilità di un’opera al tax credit se la stessa, a prescindere dalla effettiva richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana, possiede, anche solo potenzialmente, i requisiti previsti alle tabelle allegate al DPCM 11 luglio 2017 “riconoscimento della nazionalità italiana delle opere”.

In relazione al secondo punto, invece, si evidenzia che l’impresa, per poter essere considerata quale impresa di produzione esecutiva, quanto meno in relazione alla specifica opera per cui chiede il beneficio, non deve avere mai posseduto qualsiasi tipologia di diritti, ivi inclusi i diritti dominicali, i diritti di elaborazione creativa e i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell’opera medesima, per l’intero ciclo di vita e sfruttamento dell’opera.

Bonus cinema, trasferimento ad altro gestore

Nell’ipotesi di trasferimento ad altro gestore della sala cinematografica o di fusione è necessario inviare tempestivamente una comunicazione all’Amministrazione seguendo le istruzioni del documento “Procedure” disponibile online.

Bonus cinema, interventi di tipo strutturale e tecnologico

Altro chiarimento fornito riguarda gli interventi di tipo strutturale e tecnologico. Qualora si eseguano contemporaneamente tali tipi di interventi, è possibile presentare un’unica richiesta di credito d’imposta dalla piattaforma DGCOL, selezionando l’opzione TCS – realizzazione, ripristino e aumento schermi.

Bonus cinema, quando è obbligatoria la firma digitale

Infine, la firma digitale è obbligatoria per tutte le autodichiarazioni del richiedente. Diversamente le certificazioni rese da soggetti terzi possono anche essere firmate non digitalmente, con l’unica eccezione della certificazione sull’effettività delle spese sostenute, che deve essere presentata con firma digitale da parte dei soggetti indicati all’art. 12, co. 2, lett. b) del D.M. “Altri tax credit” in sede di richiesta definitiva.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 9 aprile 2019 - Tax credit musica, spese ammissibili secondo il principio di competenza – Moscioni

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