Bonus Cinema. Compensazione oltre i 700.000 euro

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Bonus Cinema. Compensazione oltre i 700.000 euro

Precisazioni arrivano per la fruizione in compensazione del bonus Cinema per le imprese dell’esercizio cinematografico e per il potenziamento dell’offerta cinematografica.

Con due identiche risposte – nn. 152 e 153 del 22 maggio 2019 – l’agenzia delle Entrate fa luce sui limiti di utilizzo del credito d’imposta per i cinema.

Bonus Cinema

La disciplina sui crediti d’imposta in discorso è stata rivista ampiamente con la legge n. 220/2016 che ha previsto un bonus:

  • per le imprese dell’esercizio cinematografico, commisurato alle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale;
  • per il potenziamento dell’offerta cinematografica, concesso agli esercenti sale cinematografiche e commisurato ad un’aliquota massima del 20% sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.

Dalle norme in vigore emerge che:

  • i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione;
  • l’ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema;
  • i crediti non sono soggetti al limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, ossia il limite speciale di 250.000 euro.

Bonus Cinema. Non applicabile il limite di compensazione di 700.000 euro

Con riferimento al limite generale di 700.000 euro (articolo 34, comma 1, L. 388/2000), che vige come limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, l’agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 9/DF/2008, in base alla quale “il limite generale alle compensazioni previsto dal richiamato art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi)”.

Ed hanno natura sovvenzionale anche i bonus Cimena in discorso, visto che per essi è stato istituito un apposito fondo (L. n. 220 del 2016, Fondo per il cinema e l’audiovisivo) diretto a finanziare gli interventi previsti.

Pertanto non si applica, in sede di compensazione, il limite generale annuale di 700.000 euro.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 11 maggio 2019 - Bonus cinema, la Pec per il piano ultimato – G. Lupoi

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