Bonus chef, pronte le istruzioni per la cessione

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Bonus chef, pronte le istruzioni per la cessione

Il 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento n. 252373 con il quale stabilisce in che modo i beneficiari del credito d'imposta per i cuochi professionisti debbano procedere per la cessione del loro credito.

Nello specifico, il documento agenziale determina le modalità e i termini con cui i cuochi professionisti, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, notificano all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito d'imposta del cosiddetto Bonus chef, in alternativa all’utilizzo in compensazione.

Ricordiamo brevemente la normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento questo particolare credito d’imposta a favore dei cuochi professionisti, prima di vedere in che modo gli stessi cuochi elencati dal Ministero delle Imprese e del made in Italy possono cedere il loro credito, anche parzialmente, a entità quali istituti di credito, senza possibilità di ulteriore cessione.

Bonus chef, la normativa

La Legge di Bilancio 2021, precisamente nell'articolo 1, comma 117, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto un'importante agevolazione fiscale dedicata ai cuochi professionisti.

Si tratta di un credito d'imposta che è stato concepito per sostenere il settore della ristorazione, particolarmente colpito dalle misure restrittive imposte durante l'emergenza sanitaria.

Le regole attuative dell’incentivo fiscale sono state fissate con decreto, dell’allora ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con quello dell’Economia e delle Finanze, del 1° luglio 2022.

La norma riconosce un credito del 40% sulle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, sia per l'acquisto di beni strumentali durevoli sia per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

NOTA BENE: Questi investimenti devono essere strettamente funzionali all'esercizio dell'attività di cuoco, sia per coloro che operano come lavoratori dipendenti sia per i titolari di partita IVA.

Oltre alla possibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 121 della Legge di bilancio 2021 consente ai beneficiari di cedere il credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriore trasferimento.

Tale opzione è regolamentata dal comma 2 dell'articolo 10 del Decreto attuativo, che delega al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità e i termini per la comunicazione della cessione del credito d'imposta.

Queste disposizioni permettono ai cuochi di avere una flessibilità maggiore nella gestione delle loro finanze, promuovendo al contempo investimenti nel settore della ristorazione che possono migliorare la qualità del servizio e dell'offerta culinaria.

Con il provvedimento n. 252373 del 31 maggio 2024, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha specificato come i beneficiari del credito d’imposta possono comunicare la cessione del loro credito, integralmente o parzialmente, a terze parti, tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Bonus chef 2024, come cederlo a soggetti terzi

Specifica L’Agenzia delle Entrate che i beneficiari del bonus chef possono cedere il loro credito d’imposta, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

La lista dei soggetti beneficiari è fornita dall’Agenzia delle Entrate, su comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

ATTENZIONE: La cessione del credito d’imposta deve essere comunicata esclusivamente tramite un servizio web specifico disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella “Piattaforma cessione crediti”.

In seguito, il cessionario deve accettare la cessione utilizzando lo stesso servizio web. Una volta accettata, il credito può essere utilizzato dal cessionario esclusivamente per compensazioni, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, rispettando le condizioni originarie del cedente ed entro i limiti dell’importo ceduto.

NOTA BENE: Non è prevista la possibilità di ulteriori cessioni.

Nel modello F24, i cessionari devono indicare il codice tributo "7053", lo stesso utilizzato dai beneficiari originari, come definito nella risoluzione n. 71/2023 del 19 dicembre 2023.

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