Bonus asilo nido anche agli stranieri non soggiornanti di lungo periodo

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Bonus asilo nido anche agli stranieri non soggiornanti di lungo periodo

Le Associazioni Avvocati per niente ONLUS e Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione, nonché la Lega per i diritti delle persone con disabilità Associazione di promozione sociale Ledha, hanno proposto ricorso avverso la normativa relativa alla c.d. prestazione Bonus asilo nido, spettante agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, disciplinata dall’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, attuata con D.P.C.M. 17 febbraio 2017 e chiarita e confermata dall’INPS con la circolare n. 27/2020.

La normativa in questione stabilisce l’erogazione di una somma, calcolata in base all’ISEE dei nuclei familiari richiedenti, e comunque di importo massimo pari a 3000 euro, solo ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Atteso che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, investita su una questione analoga, in sede di rinvio pregiudiziale, a seguito di un’ordinanza della Corte Costituzionale, deve ancora pronunciarsi sulla legittimità di una normativa nazionale che non estenda il diritto di fruire dei benefici che rientrano nell’ambito delle prestazioni di sicurezza sociale, con riferimento alla normativa europea - in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il regolamento CE, n. 883/2004 e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE -, il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa in data 9 novembre 2020, ha ritenuto che l’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 322, attuato con D.P.C.M del 17 febbraio 2017 e con la successiva circolare n. 27 dell’INPS,  sia in contrasto con la suddetta normativa europea, chiedendo, pertanto, all’INPS di tenere in considerazione le domande che saranno presentate, entro la fine dell’anno 2020, dai cittadini extracomunitari non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Diversamente, le istanze già presentate e definite con diniego dovranno essere accolte con effetto retroattivo.

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