Bonus ambientale. Sempre negato senza espressa volontà del contribuente

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Bonus ambientale. Sempre negato senza espressa volontà del contribuente

Il Mef, in un question time in commissione Finanze alla Camera del 15 ottobre, risponde al quesito proposto dall'onorevole Sottanelli, in tema di riconoscimento della detassazione per investimenti ambientali, di cui ai commi da 13 a 19, dell'art. 6, legge 388/2000, considerando corretta l’interpretazione della Dre della Lombardia che aveva «bocciato» la possibilità di presentare l’integrativa a favore.

Correzione dei dati contabili

Con la pubblicazione della circolare n. 31/E/2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla correzione degli errori in bilancio, con particolare riferimento al rispetto del criterio temporale.

L'applicazione di queste disposizioni all'incentivo fiscale per gli investimenti ambientali (cosiddetto «Tremonti ambientale»), ha portato molte vole le imprese a ritenere corretta la possibilità di fruire, anche tardivamente, dell'agevolazione fiscale, con immediata compensazione del credito con altre imposte e tributi. Nella pratica, molte imprese, infatti, pur indicando l'investimento ambientale in bilancio, omettevano di indicare il bonus – molte volte per ragioni prudenziali - in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, tenendo all'oscuro il Fisco. Gli uffici, a loro volta, hanno negato alle imprese l'utilizzo dell'agevolazione, non consentendo di applicare le disposizioni della circolare n. 31/2013, ritenendo che queste ultime precisazioni siano esclusivamente applicabili agli errori contabili eseguiti dai contribuenti.

La precisazione dell'Amministrazione finanziaria

L'Agenzia ha, ora, precisato che per poter fruire del bonus ambientale è sempre necessario che, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, vi sia espressa volontà da parte del contribuente di fruire dell'agevolazione. In caso contrario, il bonus va sempre negato.

Dunque, nell'ipotesi di mancato utilizzo in dichiarazione del bonus Tremonti ambiente, l'Agenzia non ritiene applicabile la procedura indicata di correzione degli errori contabili, di cui alla prevista circolare n. 31/E/2013.

La mancata indicazione della deduzione nel periodo d'imposta di competenza rappresenta, piuttosto, un'autonoma e discrezionale scelta del contribuente di non fruire dell'agevolazione in dichiarazione dei redditi, per il cui recupero è oggi possibile presentare solo un'istanza di rimborso.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 50 - Sconti «ripresi» con rimborso - De Stefani
  • ItaliaOggi, p. 28 - Il bonus ambientale vuole manifestazioni di volontà -  Poggiani

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