Bonus alberghi e Super ammortamento Agevolazioni fiscali cumulabili
Pubblicato il 18 settembre 2017
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Nella risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti circa la cumulabilità del cosiddetto bonus alberghi (credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, articolo 10 del Dl n. 83/2014) con il super ammortamento (maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94, Legge n. 208/2015).
Il dubbio era sorto in quanto il decreto interministeriale del 7 maggio 2015, attuativo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, al comma 3 dell’articolo 3, stabilisce che lo stesso “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
Sollecitata da diverse richieste di intervento, l'Agenzia, con la risoluzione in oggetto, offre il proprio orientamento interpretativo, sentito il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Secondo la risoluzione n. 118/E, il citato decreto attuativo del bonus alberghi dispone l'alternatività e non la cumulabilità di quest'ultimo credito d'imposta con altre agevolazioni di natura fiscale, come ad esempio con la detrazione Irpef e Ires del 55-65% sul risparmio energetico qualificato.
Il divieto di cumulo esprime, infatti, la volontà del Legislatore di non estendere la portata di questo divieto a tutte le agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, ma di limitarla a determinate fattispecie di natura fiscale.
Ne deriva che la non cumulabilità, introdotta dal decreto attuativo 7 maggio 2015, vale solo per le “misure agevolative già in vigore al momento dell’emanazione del decreto” e aventi il “medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d’imposta” per gli alberghi, oltre che le “stesse finalità di quest’ultimo”.
La data spartiacque per ciò che riguarda il divieto di cumulo - secondo l'Agenzia – è quella di emanazione del decreto attuativo, che è il 7 maggio 2015.
Pertanto, questo è il momento da prendere in considerazione per individuare la data di entrata in vigore delle altre agevolazioni di natura fiscale potenzialmente non cumulabili con il bonus alberghi.
Così, conclude la risoluzione n. 118/E/2017: il bonus alberghi è incumulabile con le sole agevolazioni fiscali che erano già in vigore alla data del 7 maggio 2015 e che presentano le stesse finalità, oltre che gli stessi ambiti di intervento. È il caso della detrazione Irpef e Ires del 65% sul risparmio energetico qualificato, istituita con la legge 296/2006, cioè prima del bonus alberghi.
Viceversa, quest'ultimo credito d'imposta non è incumulabile con il cosiddetto maxi-ammortamento, per due motivi: in primo luogo, il maxi-ammortamento è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del bonus alberghi ed, inoltre, persegue finalità del tutto diverse.
Quindi, secondo la risoluzione 118/E, le due agevolazioni sono tali da non poter essere ritenute alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere.
Per analogia, poi, il bonus alberghi è cumulabile anche con l’iper-ammortamento del 250%.
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