Bonus agenzie viaggio e tour operator, click day il 4 marzo
Pubblicato il 24 febbraio 2022
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Per il tax credit digitalizzazione di agenzie viaggio e tour operator, dal 4 marzo parte la corsa al beneficio. Si tratta del credito d’imposta introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 152/2021 e disciplinato dal D.M. 29 dicembre 2021 (per il quale sono stati stanziati complessivi € 98 milioni di euro). La domanda di accesso al credito d’imposta può essere compilata e presentata - esclusivamente tramite la procedura “on line” - dalle ore 12 del 4 marzo 2022 alle ore 17 del 4 aprile 2022.
Attenzione che dal 28/02/2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati. Gli incentivi sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi così come del rispetto dei limiti delle risorse disponibili. L’esaurimento delle risorse sarà comunicato con “avviso” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
Nella disamina che segue si esaminano, nel dettaglio, le diverse articolazioni del tax credit.
Soggetti beneficiari
Il primo aspetto su cui porre l’attenzione concerne i soggetti beneficiari del credito d’imposta. Alla luce delle disposizioni del D.M. 29 dicembre 2021 possono accedere ai tax credit le agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. Detti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda, regolarmente iscritti al registro delle imprese. Restano “fuori” dalla possibilità di accedere al beneficio in esame le imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
Ulteriore requisito necessario per l’accesso all’incentivo (a pena di esclusione) è l’essere in regola:
- con gli obblighi di regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, eccetto i soggetti che non vi sono obbligati. L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione;
- con gli obblighi di pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana. A tal fine, occorre produrre apposita dichiarazione sostitutiva assumendo le responsabilità penali per la falsa attestazione.
Il decreto 29.12.2021 evidenzia, altresì, che “tutti” i requisiti previsti dalla norma devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino ai 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, “pena” la decadenza dal diritto all'agevolazione ed il recupero degli incentivi erogati.
Cause di revoca dell’agevolazione |
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Nel caso di realizzazione “parziale” dell'intervento, sarà disposta la revoca parziale delle agevolazioni qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale.
L'incentivo
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti (a norma dell’art. 109 del Tuir), dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, per investimenti ed attività di sviluppo digitale (art. 9, commi 2 e 2-bis, del D.L. 83/2014), fino all'importo massimo complessivo di 25.000 euro. Nello specifico, gli investimenti o le attività di sviluppo digitale, a pena di decadenza:
- devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
- devono essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari ammessi;
- devono essere conclusi entro 12 mesi dall'inizio dell'intervento. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo 6 mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre il 31.12.2024.
L'incentivo è concesso a ciascun beneficiario in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti in materia di aiuti “de minimis” e di aiuti di stato.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle elencate nell’articolo 5 del DM 29.12.2021, ossia le seguenti:
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Sono “esclusi” dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita “attestazione” rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
In ogni caso, non sono ammissibili le spese:
- non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un “danno significativo” agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);
Modalità di fruizione del credito d'imposta
Sul piano operativo, si fa presente che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 (art.17 del DLgs.241/97) nell'anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell'intervento, senza l'applicazione del limite generali di compensazione (elevato a 2 milioni di euro dalla legge di bilancio 2022), e del limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU (250.000 euro, di cui all’articolo 1, comma 53 della L.244/2007).
Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato “esclusivamente” tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Va, inoltre, evidenziato che il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. A tal fine, si fa riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.
Infine, si fa presente che il credito d'imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir);
- “non” è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non può essere superato il costo sostenuto per gli interventi.
Gli incentivi sono attribuiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti e dei limiti previsti. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l'elenco dei beneficiari. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal DM 29 dicembre 2021, Invitalia SpA (in qualità di soggetto gestore) procede alla trasmissione dei “motivi” ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Procedura telematica
I soggetti interessati al beneficio sono tenuti a presentare apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente in via telematica, mediante la piattaforma “online”.
La compilazione e l’invio delle richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sono riservati al rappresentante legale del richiedente, come risultante dal registro delle imprese, ovvero agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR n.322/1998.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, il soggetto richiedente dovrà indicare tra l'altro:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente;
- la tipologia degli investimenti previsti;
- il costo complessivo degli interventi, l'ammontare totale delle spese ammissibili nonché il dettaglio delle singole voci di spesa;
- la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
- di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'impresa interessata deve, altresì, contestualmente alla domanda “allegare” – a pena di inammissibilità - tutta la documentazione amministrativa e tecnica specificata nell'Avviso. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta e degli allegati presentati, Invitalia SpA procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto beneficiario.
Gli step da seguire per la presentazione dell’Istanza |
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Ciascun beneficiario può presentare una sola richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Attività di verifica e controllo
Da ultimo, si osserva che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche, controlli e ispezioni (anche a campione) ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del DM 29 dicembre 2021 e del D.P.R. 445/2000. Inoltre, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dell’incentivo in esame, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero del turismo, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
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