Bonus 2.400 euro: al via le domande. Come e chi deve presentarle

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Bonus 2.400 euro: al via le domande. Come e chi deve presentarle

L'INPS, con comunicato stampa del 22 aprile 2021, ha reso noto che è attiva la procedura on line presentare per le nuove domande “bonus 2400 euro”, previsto dal decreto Sostegni (articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Il comunicato stampa fa seguito:

  • al messaggio 8 aprile 2021, n. 1452 con cui l’INPS ha comunicato di aver provveduto alla liquidazione dell’indennità una tantum Covid-19, pari a 2.400 euro del decreto Sostegni in favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità assegnate dai precedenti decreti Rilancio e Ristori;
  • alla circolare n. 65 del 19/04/2021 con la quale l'Istituto ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande rinviando al 31 maggio 2021 il relativo termine.

A chi e quando spetta l'indennità del decreto Sostegni

L’indennità onnicomprensiva 2021, prevista dall’art. 10 del DL 41 del 22 marzo 2021, spetta ai seguenti lavoratori.

Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • abbiano involontariamente cessato, con la predetta qualifica, un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;
  • abbiano svolto la prestazione lavorativa con la medesima qualifica e con un datore di lavoro rientrante settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • non siano titolari, al 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • abbiano cessato involontariamente, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • abbiano lavorato in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • non siano titolari, al 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021;
  • abbiano svolto l'attività lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
  • non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità
  • non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di trattamento pensionistico diretto.

N.B. I lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali sono una nuova categoria aggiunta dal decreto Sostegni

Lavoratori intermittenti (articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • abbiano svolto la prestazione lavorativa, anche con più contratti di lavoro intermittente, per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione dell'eventuale titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • Non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori autonomi occasionali (articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • siano stati titolari, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile);
  • non siano titolari di un contratto della stessa tipologia alla data del 24 marzo 2021;
  • siano iscritti per gli stessi contratti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021
  • siano privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione di un eventuale rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (articolo 10, comma 3, lettera d) del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • abbiano conseguito per l’anno 2019 un reddito annuo, relativamente alle attività come incaricati alle vendite a domicilio, superiore a 5.000 euro;
  • siano titolari di partita IVA attiva e iscritti esclusivamente alla Gestione separata al 23 marzo 2021 (non ad altre forme previdenziali obbligatorie);
  • non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad eccezione di un eventuale rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • siano titolari, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, dalla durata complessiva di almeno 30 giornate;
  • siano stati titolari, nel 2018, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale negli stessi settori con durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021 e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000€ (articolo 10, comma 6 del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • siano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con reddito non superiore ai 35.000 euro;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021,
  • non siano titolari, al 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente , diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015,senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000€ (articolo 10, comma 6 del decreto-legge n. 41 del 2021) che:

  • siano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • che abbiano maturato almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo  tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con un reddito non superiore a 75.000 euro;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021,
  • non siano titolari, al 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente , diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015,senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

Come e quando presentare domanda

I lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020), anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare una nuova domanda per accedere all'una tantum del decreto Sostegni perchè la riceveranno (molti l'hanno già ricevuta) automaticamente.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità precedentemente devono presentare richiesta del bonus di 2.400 euro all'INPS entro la data del 31 maggio 2021, direttamente o tramite il Patronato, sul portale dell’INPS.

Al servizio si accede con:

  • PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.

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