Bond argentini non rischiosi prima del declassamento

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 330 del 9 gennaio 2013 – non può venir dichiarata la nullità del contratto di negoziazione di bond argentini tra risparmiatore e istituto di credito quando l'acquisto delle obbligazioni sia anteriore al primo declassamento dei titoli effettuato da un'agenzia internazionale di rating.

Parallelamente, non può affermarsi la responsabilità della banca per aver taciuto informazioni rilevanti quando al momento dell'acquisto non sussisteva un particolare livello di rischio a carico dell'investitore.
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