Bocciatura costituzionale per la norma che consente la non applicazione dei requisiti acustici nelle compravendite private

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 del 29 maggio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge, n. 96/2010 (Comunitaria per il 2009), sostitutivo dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 88/2009, con riferimento alla norma di interpretazione autentica ai sensi della quale la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione “nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato”. La disposizione censurata, ossia, è quella che prevede la possibilità di sanare gli immobili non in linea con i parametri di isolamento acustico edificati prima dell'entrata in vigore della legge 88/2009 (Comunitaria per il 2008).

La relativa questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio per asserita violazione degli articoli 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione.
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