Bilancio, principio di chiarezza motivato

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Bilancio, principio di chiarezza motivato

In vista dell'imminente campagna di approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2015, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2190 del 4 febbraio 2016 appare molto attuale. Nella pronuncia i Supremi giudici analizzano, infatti, alcuni aspetti molto importanti in tema di rappresentazione veritiera e corretta nell'ambito dei bilanci.

Richiesta dati aggiuntivi con adeguata e congrua motivazione

Il punto su cui muove la sentenza è la clausola generale dell’articolo 2423, comma 3, del Codice civile secondo la quale, “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

Per la Corte di Cassazione, trattandosi appunto di una clausola generale, determinativa di obblighi aggiuntivi rispetto a quelli di legge, essa deve essere utilizzata in modo molto controllato e se ne deve dare adeguata e congrua motivazione.

Con riferimento al caso di specie, riguardante i bilanci in forma abbreviata relativi al 2000/2001 di una Srl, quindi, la Corte ritiene che la violazione del principio di chiarezza in relazione alla voce “fatture da ricevere” non può essere addotta solo perchè la stessa voce risultava generica e di rilevante entità. Di conseguenza, l’eccezione sollevata dal Tribunale, secondo cui la particolare rilevanza della posta di bilancio insieme alla generica posta “fatture da ricevere” giustificherebbero l’obbligo di ulteriori informazioni, è da considerarsi infondata.

Fa notare, inoltre, la sentenza che era stato operato dagli amministratori della società un raggruppamento dei debiti sotto un'unica voce e un'unica posta di bilancio, pertanto il fatto che i giudici di merito avessero richiesto un intervento aggiuntivo e da ritenersi erroneo.

Conclusioni Corte Cassazione

Pertanto, secondo la sentenza n. 2190/2016, quando il giudice ritiene necessario un intervento aggiuntivo e, in virtù del principio di chiarezza nella redazione del bilancio, esige ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dalla legge, ne deve dare adeguata e congrua motivazione in sentenza.

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