Bilanci societari Approvazione lunga
Pubblicato il 17 gennaio 2017
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Le molte novità che derivano dalle modifiche apportate alle disposizioni civilistiche in materia di redazione dei bilanci societari dal DLgs 139/2015 (attuazione della direttiva 34/2013/UE) possono essere considerate una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.
Questa l'ipotesi formulata dalla Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presieduta da Gianfranco Capodaglio, con riferimento alla nuova modalità di redazione dei bilanci e sulla base delle disposizioni attualmente vigenti.
Il Cndcec, a tal proposito, ricorda che l’articolo 2364, comma 2, del Codice civile dispone che lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa alle Srl dall’art. 2478-bis, co.1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.
Le “particolari esigenze” incorse a seguite delle modifiche suddette sono tali – secondo il Cndcec – affinchè gli amministratori possano far approvare il documento entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, se detto termine è stato inserito negli atti costitutivi e/o negli statuti sociali.
In altri termini, in presenza della previsione statutaria si possono considerare sussistenti le particolari esigenze relative alla struttura della società e, quindi, si può fare ricorso alla previsione, di cui agli articoli 2364 e art. 2478-bis c.c. citati, al fine di differire l'approvazione del bilancio, utilizzando il maggior termine, previsto dalle disposizioni vigenti per l'approvazione del bilancio e fissato in 180 giorni, invece del termine ordinario fissato in 120 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.
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