Bilanci semplificati a maglie larghe

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Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 258/2006 sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 276 del 27 novembre – che in assenza di disposizione specifica entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione – scatteranno da quella data, e cioè dal 12 dicembre, i nuovi e più ampi limiti per redigere il bilancio abbreviato. I bilanci approvati fino al giorno precedente, invece, devono fare i conti con il testo attuale dell’articolo 2435-bis del Codice civile. Finalmente, dunque, anche in Italia si potranno applicare le disposizioni contenute nella direttiva 2003/38/Ce del Consiglio del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/Cee relativa ai conti annuali di alcuni tipi di società. Il decreto legislativo 285/05 interviene a innalzare i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata e per quello consolidato, agendo oltre che sul citato articolo 2435-bis C.c., anche sull’articolo 27 del decreto legislativo 127/1991. Grazie all’ampliamento dei limiti dell’attivo dello Stato patrimoniale (portato a 3.650.000 euro) e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (fissati a 7.300.000 euro) saranno meno le società obbligate alla nomina o alla conferma del collegio sindacale. La nomina del collegio sindacale, infatti, non sarà resa obbligatoria fino a quando i limiti indicati dall’articolo 2435-bis non possano dirsi superati “ufficialmente”.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Bilanci semplificati a maglie larghe – Villa

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