Bilanci enti locali. Stop a risanamento con aumenti di Imu e Tasi

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Bilanci enti locali. Stop a risanamento con aumenti di Imu e Tasi

Il ministero delle Economia e delle Finanze pubblica due risoluzioni – nn. 1 e 2 del 29 maggio 2017 – riguardanti la possibilità per gli enti locali di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali per salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Risoluzione n. 1: modifiche a tariffe e aliquote dei tributi locali entro i termini

La risoluzione tratta delle problematiche inerenti l'art. 193, comma 3, del dlgs n. 267 del 2000 in collegamento con l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detto art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento.

Numerose pronunce giurisprudenziali hanno affermato che il termine che riguarda la fissazione di aliquote e tariffe dei tributi locali, coincidente con la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione, ha natura perentoria.

Il principio però va letto insieme all’art. 193 del Tuel, che ha introdotto la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote qualora l’ente locale sia in difficoltà circa il permanere degli equilibri di bilancio.

La deliberazione modificativa delle aliquote e delle tariffe adottata ai sensi dell'art. 193 del Tuel deve essere approvata entro il 31 luglio di ciascun anno e anche tale termine ha natura perentoria.

La risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017 stabilisce quindi che, decorso il termine fissato dall’art. 193, comma 2, del TUEL, e si renda necessaria un’operazione di riequilibrio del bilancio, l’ente locale dovrà ricorrere a misure di risanamento diverse dall’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.

Con specifico riferimento all’anno di imposta 2017, se emerge un accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, l’aumento che possono operare gli enti locali deve insistere su tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti, ossia la tassa sui rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco.

Risoluzione n. 2: non sono ammesse manovre peggiorative

Visto il vigente blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dalla legge di stabilità 2016 e prorogato anche per l’anno 2017 dalla legge di bilancio 2017, alcuni enti locali hanno chiesto se era possibile:

- diminuire l'aliquota Imu per le categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 dal 10 per mille al 7,6 per mille;

- aumentare corrispondentemente per le stesse categorie catastali l'aliquota della Tasi dallo zero per mille, al 2,4 per mille.

 Il Mef, con risoluzione n. 2/DF del 29 maggio 2017, ritiene che la manovra ipotizzata, diretta ad una diversa redistribuzione delle aliquote IMU-TASI, comporterebbe un aggravio della pressione fiscale per gli occupanti degli immobili in questione, i quali non sarebbero assoggettati alla TASI, avendo l’ente azzerato la relativa aliquota ai sensi del comma 676 dell’art. 1 della legge n. 147/2013.

Per non trovarsi in contrasto con le norme legislative, il Mef fornisce una soluzione diversa agli enti locali che potrebbero muoversi nel senso di mantenere le aliquote vigenti - IMU al 10 per mille e TASI azzerata - per gli immobili locati, e prevedere un’aliquota IMU al 7,6 per mille e l’aliquota TASI al 2,4 per mille per gli immobili non locati.

 

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