Bilanci del Terzo settore: data mobile per il deposito

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Bilanci del Terzo settore: data mobile per il deposito

Con la legge 4 luglio 2024, n. 104 – entrata in vigore il 3 agosto 2024 – sono state modificate alcune norme del Codice del Terzo settore (CTS), il decreto legislativo n. 117/2017; in particolare il legislatore ha mirato a semplificare i carichi amministrativi, prestando attenzione particolare agli enti di dimensioni minori, mediante importanti aggiustamenti ai limiti di dimensione e regolando la modulistica per i bilanci.

Gli effetti che ne derivano sono stati analizzati dalla circolare del ministero del Lavoro n. 6 del 9 agosto 2024.

La novella legislativa è intervenuta, soprattutto, sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore: vediamo a cosa hanno portato le nuove regole.

Presentazione dei bilanci: calendario

Con la modifica all'articolo 48, comma 3 del Codice del terzo settore cambia la data per il deposito obbligatorio del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi da una data fissa a una data variabile.

Prima di questa modifica, tale deposito doveva avvenire entro il 30 giugno di ogni anno; ora, il deposito deve essere effettuato entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario. Questa nuova regola sarà applicabile a tutti i bilanci approvati dopo il 3 agosto 2024, data in cui la legge 104/2024 entra ufficialmente in vigore.

Dunque, particolarmente per gli enti il cui anno fiscale non corrisponde all'anno solare, si è cercato di ridurre il divario temporale creato dal sistema precedente con una data fissa, che intercorreva tra il momento dell'adozione della delibera di approvazione del bilancio e la sua effettiva pubblicazione.

Bilanci per gli enti di dimensioni minori

La circolare n. 6 del 9 agosto 2024 illustra gli aggiornamenti legislativi relativi alla gestione finanziaria degli enti del Terzo settore, specificatamente attraverso l'articolo 13 del CTS.

Gli interventi hanno riguardato:

1. l’aumento dei limiti per il rendiconto per cassa. La soglia per l'adozione del rendiconto per cassa è stata elevata da euro 220.000 a euro 300.000 esclusivamente per gli enti senza personalità giuridica. Questo permette a un numero maggiore di enti di beneficiare di un regime contabile più semplice;

2. la limitazione degli utilizzatori. Solo gli ETS privi di personalità giuridica possono ora utilizzare il rendiconto per cassa. Gli enti con personalità giuridica che superano i 60.000 euro di entrate annuali devono compilare un bilancio di esercizio completo, che include stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, garantendo così trasparenza e un adeguato monitoraggio delle capacità finanziarie dell'ente;

3. la scelta del modello contabile. Tuttavia, gli amministratori possono optare per il bilancio di esercizio se questo risponde meglio alle necessità e caratteristiche dell'ente e dei suoi interessati, come indicato nella nota n. 17146 del 15 novembre 2022.

Queste modifiche legislative sono progettate per semplificare la gestione contabile degli enti più piccoli mentre assicurano che quelli più grandi mantengano un elevato livello di trasparenza e affidabilità finanziaria.

Rendiconto per cassa semplificato per tutti gli enti (con proventi sotto 60mila euro)

Attraverso l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 13 del CTS, viene prevista la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad euro 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.

Ciò rende la gestione finanziaria e la rendicontazione più accessibili e meno complesse.

Il nuovo modello di rendiconto deve essere definito mediante un decreto ministeriale.

Questa iniziativa legislativa permette anche agli ETS con personalità giuridica di utilizzare il modello semplificato di rendiconto per cassa, ampliando così la portata della semplificazione.

Tuttavia, la decisione finale di adottare questo modello è lasciata alla discrezione degli amministratori di ogni ente.

Applicazione dei limiti dimensionali

Occorre considerare l'applicazione dei nuovi criteri dimensionali per la contabilità degli enti del Terzo settore (ETS), stabiliti dalla legge n. 104/2024.

I nuovi criteri dimensionali si applicheranno dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge 104/2024 – quindi il 2025 - considerando l'onnipresente complessità di passare da un sistema contabile all'altro durante un esercizio in corso. Questa decisione segue la logica del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020, n. 39, che stabilisce le linee guida per la scelta del regime contabile basato sui ricavi totali dell'anno precedente.

Per gli ETS che seguono l'anno solare, i nuovi limiti si applicheranno a partire dal bilancio del 2025, basandosi sui ricavi totali del 2024. Questo implica che un ente che nel 2024 generi entrate per euro 280.000 e sia privo di personalità giuridica potrà optare per un rendiconto per cassa nel 2025.

Per gli ETS il cui anno fiscale inizia il 1° settembre o in una data successiva all'entrata in vigore della legge 104/2024 (3 agosto 2024), i nuovi criteri verranno applicati già dal bilancio 2024-2025, considerando i dati finanziari del 2023-2024. Invece, per enti con un esercizio che inizia il 1° luglio, l'applicazione dei nuovi limiti sarà effettiva dal bilancio 2025-2026, facendo riferimento ai dati del 2024-2025.

Per quanto riguarda la novità di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del CTS, essendo necessari ulteriori decreti attuativi per la sua piena applicazione, rimane non immediatamente attuabile.

Organi di controllo e revisori

Come conseguenza delle modifiche alle soglie stabilite dall'articolo 13 del CTS, sono stati ritoccati i limiti dimensionali delineati negli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Pertanto, dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei tre limiti previsti dalle norme citate discende, rispettivamente;

  • l’obbligo per gli ETS con forma associativa di nominare l’organo di controllo interno;
  • l’obbligo per gli ETS costituiti in forma di associazione o di fondazione di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Quando questi nuovi limiti saranno effettivamente applicati?

In continuità con l'interpretazione fornita dalla nota ministeriale n. 12604/2017, le disposizioni degli articoli 30 e 31 sono immediatamente applicabili, in quanto non legate direttamente alla costituzione o funzionamento del RUNTS né dipendenti da ulteriori provvedimenti attuativi.

Di conseguenza, tali limiti vanno osservati già con il bilancio del 2024, considerando i bilanci del 2023 e 2024.

Altro aspetto da esaminare è quello dell’impatto dell'aumento dei limiti sui membri esistenti degli organi di controllo o sui revisori legali.

La legislazione stabilisce che la rimozione di un sindaco può avvenire solo per giusta causa e la revoca deve essere approvata dal tribunale.

Quindi, l’organo di controllo precedentemente nominato, in base ai previgenti limiti dimensionali di cui all’articolo 30 del Codice, continuerà ad operare fino alla scadenza naturale dell’incarico conferito.

La situazione per il revisore legale dei conti differisce: è importante sottolineare che questa figura è regolata dal decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, e dal decreto ministeriale successivo del 28 dicembre 2012, n. 261.

Quest’ultimo specifica, nell'articolo 4, comma 1, che la mancanza dei requisiti legali necessari per l'obbligo di revisione legale costituisce una giusta causa per la revoca dell'incarico del revisore. Di conseguenza, se venisse meno l'obbligo di legge per il revisore legale dei conti, ciò potrebbe legittimamente giustificare la revoca del suo mandato.

Divario tra statuto e nuovo Codice

Nel caso in cui le recenti modifiche legislative portino a una discrepanza tra le clausole degli statuti degli enti e le norme degli articoli del Codice interessati dalla novella legislativa, sarà applicato l'articolo 1339 del codice civile.

Questo articolo prevede che le clausole statutarie incoerenti siano automaticamente sostituite dalle disposizioni di legge corrispondenti, senza la necessità di una modifica immediata dello statuto.

Tuttavia, gli enti procederanno a modificare i loro statuti per recepire le nuove normative alla prima occasione utile.

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