Bilanci 2020, sospensione ammortamenti e riduzione capitale. Chiarimenti commercialisti

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Bilanci 2020, sospensione ammortamenti e riduzione capitale. Chiarimenti commercialisti

Pubblicato il 17 marzo 2021 il documento redatto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, dal titolo “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità”.

Il documento esamina gli aspetti più importanti, da un punto di vista pratico ed operativo, di alcune disposizioni introdotte dal Dl n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. Decreto "Agosto") e dal Dl n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto "Liquidità").

Esso si si rivolge in particolare ad amministratori e sindaci che rimangono destinatari di specifici obblighi informativi, in vista della redazione dei bilanci di esercizio.

In particolare, i commercialisti si soffermano su alcune delle disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale emanata a causa del Covid-19, la cui adozione avrà un significativo impatto sui bilanci dell’esercizio relativo al 2020.

Il documento si compone di due parti:

  • nella prima parte, si esamina in particolar modo la disciplina della sospensione degli ammortamenti introdotta dal decreto Agosto, che appunto ha previsto di sospendere, per l'anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti economici negativi prodotti dall'evento pandemico Covid-19. Approfondito soprattutto il percorso contabile e informativo che il redattore del bilancio deve porre in essere, con alcune considerazioni in merito alla formazione e alla “indisponibilità” della riserva;

  • nella seconda parte, si analizza la disciplina della riduzione del capitale per perdite recata dall'art. 6 del Decreto "Liquidità", recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021.

Cndcec, sospensione ammortamenti e rideterminazione del piano

Tra le misure adottate dal Governo, nel corso del 2020, per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, vi è da ricordare sicuramente la norma prevista dal Decreto Agosto, che riconosce alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche ("OIC adopter") di sospendere, per l'anno 2020, il processo di ammortamento.

Le società hanno, così, la possibilità, e non l'obbligo, di "non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato".

La quota di ammortamento che non viene effettuata è imputata al Conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive: in tal modo, per quella quota, il piano di ammortamento originario è prolungato di un anno.

La norma prevede, poi, l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento “sospesa”, con specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Il Cndcec e la Fnc si soffermano su alcuni aspetti caratterizzanti la sospensione degli ammortamenti di cui al Dl Agosto. In particolare, nel documento del 17 marzo si specifica che la sospensione degli ammortamenti può riguardare tutte le immobilizzazioni, siano esse materiali che immateriali.

Inoltre, è evidenziato come l'applicazione facoltativa di tali disposizioni comporti, anche se eseguite in misura ridotta, la rideterminazione del piano di ammortamento o della quota di ammortamento degli esercizi successivi.

Infatti, è possibile scegliere tra due modalità:

  • la rideterminazione del piano di ammortamento, se non vi sono vincoli contrattuali o vincoli tecnici, tali da limitare la vita utile, o meglio la durata economica del bene;

  • la rideterminazione delle quote di ammortamento, a partire dall'esercizio successivo (per i solari il 2021), qualora non sia possibile intervenire su un riconteggio del piano di ammortamento. Ciò comporta una ridistribuzione della quota sospesa sugli anni a venire lasciando invariato il piano di ammortamento iniziale.

Da un punto di vista contabile, la sospensione degli ammortamenti richiede la formazione di riserve di natura indisponibile che potranno essere liberate soltanto al momento della ripresa a Conto economico della quota totale e/o in misura ridotta del procedimento di ammortamento sospeso.

Secondo il Cndcec e la Fnc, da un punto di vista patrimoniale, la riserva indisponibile dovrebbe essere rettificata del valore del fondo imposte differite iscritto in bilancio.

Cndcec, disciplina delle perdite secondo il decreto "Liquidità"

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, il Decreto "Liquidità" (art. 6) prevede la disapplicazione delle disposizioni del Codice civile e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, è posticipato al quinto esercizio successivo; solo in occasione dell’approvazione del bilancio di questo esercizio (il quinto dall’emersione della perdita), infatti, l’assemblea deve necessariamente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora la perdita non sia stata riassorbita entro i richiamati limiti. Il fine è quello di concedere alle società più tempo per adottare gli opportuni provvedimenti per evitare la necessaria riduzione del capitale sociale, nel caso in cui le perdite non siano ridotte a meno di un terzo (periodo di garanzia allungato a cinque esercizi).

Nel documento, i commercialisti evidenziano come, in sede di approvazione del bilancio relativo al 2020, gli amministratori non possono esimersi dall'obbligo di illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita, rappresentando la situazione in cui versa la società e monitorando continuamente la stessa, indicando distintamente in bilancio dette perdite. Gli obblighi informativi degli amministratori aumentano, così, rispetto al passato e si rende ancora più necessario uno scambio con l’organo di controllo e revisione.

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