Bilancio 2019: trattamento delle fattispecie non previste dagli Oic
Pubblicato il 07 marzo 2019
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Il bilancio di esercizio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell’impresa, così come prevede l’articolo 2423 del codice civile.
Il termine veritiero non vuol dire che lo stesso documento fornisce una verità assoluta e oggettiva, ma vuol dire che chi redige il documento deve operare correttamente nell’ambito delle valutazioni delle poste di bilancio e rappresentare al meglio il risultato.
Un bilancio esente da errori probabilmente non è un documento reale.
L’articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede, in particolare, che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di una rappresentazione veritiera e corretta, in tal caso nella nota integrativa, si dovranno illustrare i criteri con cui viene data attuazione alla suddetta disposizione.
Rimangono fermi gli obblighi sul tema della regolare tenuta delle scritture contabili.
Il principio contabile Oic 11 precisa che un’informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni dei destinatari primari dell’informazione, quindi gli investitori, i finanziatori e i creditori.
La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio viene giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, ed è quantificata tenendo conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
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